ACCORDO NAZIONALE TRASPORTO BARBABIETOLE DA ZUCCHERO
CAMPAGNE 2004/05 E 2005/06
Nel quadro
dell’autonomia imprenditoriale ed organizzativa dei vettori e degli utenti e
della conseguente libera scelta del rispettivo contraente tra:
Ø le Società saccarifere;
Ø le Organizzazioni dei
vettori: FITA-CNA, FAI, FIAP (L), Confartigianato Trasporti, SNA CASA,
ANCS.T/LEGA Coop., ANCOSEL-AGCI, Federlavoro e Servizi C.C.I., UNITAI, ANITA,
in rappresentanza dei vettori iscritti
all’Albo Nazionale delle Imprese di Autotrasporto;
Ø le Organizzazioni bieticole;
d’ora innanzi denominate “le
Parti”
in relazione a quanto
previsto all’art. 13 del D.M. del Ministero dei Trasporti del 18/11/1982 si
conviene che ai trasporti di barbabietole da zucchero, svolti in tutto il
territorio nazionale, si applichi quanto di seguito convenuto, vincolando
pertanto i rispettivi aderenti al rispetto di tutte le condizioni in esso
contenute;
a conclusione di vari
incontri, in data 28 giugno 2004 a Cesena
q
tenuto conto di quanto concordato
fra le Parti in data 16 giugno 2004 a Bologna in base all’Accordo denominato “Linee
Guida Accordo Nazionale Trasporto Barbabietole da Zucchero Campagne 2004/05
e 2005/06 (All. 6);
q considerata la legislazione
vigente in materia di autotrasporti;
q considerata la necessità di
disciplinare autonomamente il trasporto delle barbabietole da zucchero in
considerazione delle sue peculiari caratteristiche (continuità e durata dei
servizi);
q ferma restando la libertà di
scelta dell’affidamento del trasporto delle bietole;
q fermo restando che gli
utilizzatori del trasporto hanno la necessità che sia assicurato il servizio in
relazione alle loro esigenze;
q considerato che
l’ottimizzazione organizzativa dei trasporti è perseguibile attraverso la
massima estensione possibile degli stessi in forma di “Ritiri Diretti”;
q convenuto che le Parti si
adopereranno affinché il trasporto prioritariamente sia affidato a vettori che
hanno la disponibilità dei mezzi idonei e necessari all’esecuzione dei servizi
che formano oggetto del presente Accordo, iscritti nell’Albo Nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto
di terzi e titolari di autorizzazione a norma dell’art. 41 L. 298/74 rilasciata
per il veicolo a mezzo del quale è eseguito il trasporto ovvero dalle
Cooperative e/o Consorzi di 1° e 2° grado dei vettori medesimi.
A tale scopo le Società saccarifere si impegnano a
non affidare il trasporto bietole ad imprese di autotrasporto che non abbiano
nella loro disponibilità almeno il 50% del parco veicolare totale, fatti salvi
gli accordi in essere e gli eventi di forza maggiore. Tale verifica sarà
oggetto di autocertificazione da parte dell’impresa di autotrasporto;
q convenuto che le Parti si
danno reciprocamente atto di condannare fermamente e di comune accordo tutte le
transazioni economiche arbitrarie e non contrattualmente previste tra
trasportatori ed imprese di escavo-carico delle bietole. Le
Parti stesse delegano il Gruppo di Lavoro, operante in ogni singolo
zuccherificio, a vigilare perché tale comportamento non si verifichi,
incaricando ed autorizzando espressamente lo stesso Gruppo di Lavoro a porre in
essere ogni e tutte le iniziative
necessarie per scoraggiare il fenomeno. Nel caso in cui siano pattuiti “Ritiri
Diretti”, le Società, tramite i singoli
stabilimenti, garantiscono la continuità della prestazione da parte del
trasportatore per tutta la durata della campagna o per il periodo previsto da
eventuali contratti stipulati singolarmente;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :
Art.
1 – Condizioni economiche
A) Campagna 2004/05
1.A.1. Tariffe
Premesso che la distanza verrà
commisurata al più breve percorso su strada percorribile aperta al transito
di automezzi adibiti al trasporto tra il centro di coltivazione delle barbabietole
da zucchero ed il luogo di ricevimento (zuccherificio o piarda), per i trasporti
che raggiungono i livelli di produttività di cui all’art. 3.1, le tariffe
chilometriche (compensi chilometrici dell’Accordo Interprofessionale fra le
Organizzazioni bieticole e le Società saccarifere) da campagna a zuccherificio
e da campagna a piarda per la campagna 2004/05, sono quelle di cui alla tabella
allegata (Allegato A/1/2004) la quale
fa parte integrante del presente Accordo,
determinate come segue:
q per i trasporti effettuati
fino alla distanza di Km. 140, incrementando le tariffe base in vigore nella
campagna 2003/04 dello 0,35%;
q per i trasporti effettuati
oltre la distanza di Km. 140, incrementando le tariffe base in vigore nella
campagna 2003/04 dell’1,35%.
Per i trasporti per i quali
i livelli di produttività di cui all’art. 3 del presente Accordo non saranno
raggiunti per cause dipendenti dalla Fabbrica, si applicheranno le
maggiorazioni previste dall’art. 3.3.
Per il ricarico, trasporto e
scarico terra di restituzione, se effettuato, verrà riconosciuta una
maggiorazione alle tariffe di cui sopra di Euro/Ton. 0,27321.
Per gli stabilimenti ove
tale servizio non è più richiesto agli autotrasportatori a seguito della
realizzazione di impianti automatici per la raccolta, la pesatura e l’invio
della terra di restituzione direttamente nei siti attrezzati per lo scarico, le
Parti convengono che la maggiorazione aggiuntiva venga ridotta a Euro 0,13660
per t/bietola in peso lordo per il primo anno e non più riconosciuta per gli
anni successivi.
Ai Gruppi di Lavoro
costituiti presso gli stabilimenti nei quali si determinano o si determineranno
le condizioni previste dal presente Accordo viene demandata la stesura di un
verbale indicante l’anno di campagna saccarifera in cui la maggiorazione
suddetta viene assorbita.
1.A.2.
Importo forfetario
Verrà riconosciuto, per ciascun
stabilimento, un importo forfetario pari allo 0,85% della media del costo
per trasporto sostenuto nel biennio 2002 – 2003, come da tabella allegata
(All.
A/2/2004). Tali importi saranno destinati secondo le indicazioni fornite
dai rappresentanti di almeno due delle Organizzazioni dei trasportatori firmatarie
l’Accordo e condivise dai rappresentanti della fabbrica interessata. Modalità
e tempi di erogazione di tali importi verranno definiti nell’ambito di ciascuno
stabilimento e corrisposti comunque entro il 31 dicembre 2004.
1.A.3. Clausola
di salvaguardia gasolio.
A titolo di clausola di
salvaguardia, le Parti concordano che eventuali aumenti/riduzioni del prezzo
del gasolio intervenuti confrontando i periodi 1/9/02 – 31/8/03 e 1/9/03 –
31/8/04 (costo medio ponderale di ciascun periodo come da rilevazione ufficiale
costo alla pompa AGIP), se superiori all’1% (franchigia), determineranno una
variazione delle tariffe applicate pari al 25 % dello scostamento percentuale
accertato. Gli aumenti/riduzioni determinati tramite il meccanismo sopra
descritto integreranno le tariffe in vigore per la campagna 2004/05. Il valore
tariffario che ne deriverà costituirà il riferimento base per il calcolo
delle tariffe campagna 2005/06.
Le Parti si incontreranno
entro il 6 settembre 2004 per la verifica dei dati in oggetto.
B) Campagna
2005/06
1.B.1. Tariffe
Le tariffe in vigore per la
campagna 2005/06 (tariffe con produttività) sono determinate come segue:
q per i trasporti effettuati
fino alla distanza di Km. 140, incrementando le tariffe base in vigore nella
campagna 2004/05 (comprensive dell’integrazione/riduzione derivante dalla
applicazione della clausola di salvaguardia per il gasolio – campagna 2004/05) dello
0,40%;
q per i trasporti effettuati
oltre la distanza di Km. 140, incrementando le tariffe base in vigore nella
campagna 2004/05 (comprensive dell’integrazione/riduzione derivante dalla
applicazione della clausola di salvaguardia per il gasolio – campagna 2004/05) dell’1,00%.
1.B.2. Importo forfetario
Verrà riconosciuto un
importo forfetario per ciascuno stabilimento pari all’ 1,00 % della media del
costo per trasporto sostenuto nel biennio 2003 – 2004. Tali importi saranno
destinati secondo le indicazioni fornite dai rappresentanti di almeno due delle
Organizzazioni dei trasportatori firmatarie l’Accordo e condivise dai
rappresentanti della fabbrica interessata. L’importo destinato a tale campagna
non potrà in ogni caso risultare inferiore a quello erogato nella campagna
2004/05. Modalità e tempi di erogazione di tali importi verranno definiti
nell’ambito di ciascuno stabilimento e corrisposti comunque entro il 31
dicembre 2005.
1.B.3. Clausola di salvaguardia
A titolo di clausola di
salvaguardia, per la campagna 2005/06, si conviene di considerare il costo del
trasporto al I° settembre 2004 formato dalle voci sotto-elencate, a fianco
delle quali è indicata la relativa incidenza percentuale:
1.
Gasolio
(costo alla pompa AGIP Petroli) incidenza 25 %;
2.
Personale
(III° livello super CCNL Trasporto e Logistica) incidenza 40 %;
3.
Ammortamento
(IVECO AT 440 S 43 T/P incidenza 18 %;
4.
Pneumatici
(listino Pirelli 315/80 R 22.5 – TH 25) incidenza
7 %;
5.
Manutenzione (da non considerare) incidenza 10 %
Le Parti concordano che i
valori di riferimento iniziali da attribuire a ciascuna delle voci sopra
indicate, saranno definiti entro il 6 settembre 2004.
Eventuali aumenti/riduzioni
unitari rilevati all’1/9/2005 per ciascuna delle voci sopra indicate (per il
gasolio costo medio ponderale di ciascun periodo come da rilevazione ufficiale
costo alla pompa AGIP) comportanti un incremento/decremento di costo
complessivo uguale o superiore al 3,33% del 90% del costo totale (e quindi il
3,00% di quest’ultimo) renderanno necessaria la convocazione delle Parti per
discutere se ed in quale entità eventualmente variare le tariffe applicate.
Analogamente si procederà se
alle medesime date dovesse intervenire un incremento/decremento del prezzo di
intervento dello zucchero (al netto della eventuale regionalizzazione di detto
prezzo), uguale o superiore al 3,00%.
Qualora la clausola di
salvaguardia sopradescritta non generasse alcun effetto, le Parti convengono
che se il prezzo del gasolio, nel periodo di riferimento 01.09.03-31.08.04 e
01.09.04-31.08.05, dovesse registrare un incremento superiore all’1%, sulle
tariffe del trasporto verrà applicato un aumento pari al 25% dello scostamento
percentuale accertato.
Tale incremento verrà
riconosciuto, al più tardi, con il saldo trasporti campagna 2005/06 e integrerà
le tariffe in vigore per detta campagna. Le tariffe così modificate costituiranno il riferimento di base per le
tariffe delle campagne successive.
Le Parti si incontreranno
entro il 6 settembre 2005 per la verifica dei dati in questione.
Art. 2 – Gruppo di Lavoro
2.1. Formazione e Composizione del Gruppo di Lavoro.
Tra le Direzioni degli zuccherifici, le
Organizzazioni dei bieticoltori e le Associazioni nazionali del trasporto viene
instaurata una effettiva collaborazione per la migliore riuscita dei
ricevimenti, tenuto conto dei quantitativi di bietole da ricevere giornalmente
ed in totale da ciascuna fabbrica, delle esigenze di lavorazione dello
zuccherificio, nonché della presunta durata della campagna bieticola; a tale
scopo in ogni fabbrica è istituito un “Gruppo di Lavoro” con il compito di
seguire la parte relativa all’esecuzione dei trasporti.
Tale
Gruppo sarà formato da due rappresentanti dello zuccherificio stesso, da un
rappresentante per ogni Organizzazione bieticola interessata alla fabbrica e da
tre rappresentanti delle Associazioni dei trasportatori firmatarie del presente
Accordo e si riunirà su richiesta di una delle Parti previa consultazione con
le altre due.
2.2. Compiti del gruppo di lavoro
I compiti del Gruppo di Lavoro di cui al punto precedente sono i
seguenti:
1.
programmerà
preventivamente il numero delle unità viaggianti giornaliere che dovranno
trasportare le bietole nella fabbrica interessata;
2.
concorderà
la programmazione del periodo (non inferiore alla settimana) per il quale il
documento di consegna dovrà essere emesso;
3.
seguirà
l’andamento dei ricevimenti;
4.
concorderà
con la Direzione della Fabbrica quale orario di base adottare per i ricevimenti
affinché, tenuto conto delle capacità di trasformazione della fabbrica stessa e
della capacità dell’impianto di scarico, sia quotidianamente assicurato per
tutta la durata della campagna il rifornimento necessario tentando di contenere
l’orario giornaliero di conferimento. Fermo restando quanto precedentemente
esposto, per una migliore organizzazione dei ricevimenti nei giorni domenicali,
il Gruppo di Lavoro potrà richiedere l’intervento dei suoi rappresentanti
territoriali;
5.
sarà
attivato con l’obbiettivo di contenere il più possibile l’orario di ricevimento
domenicale e festivo;
6.
procederà
alla verifica settimanale del raggiungimento dei livelli di produttività come
esposto nel successivo art. 3;
7.
verificherà
l’attuazione del programma di estensione dei “Ritiri Diretti” effettuati;
8.
concorderà
le date delle riunioni del Gruppo che inizieranno, ove possibile, in tempo
utile prima dall’inizio presunto della campagna su convocazione della Direzione
di ciascun zuccherificio interessato;
9.
si adopererà per
ottenere dai vettori dichiarazioni sostitutive di atto notorio conformi ai modelli allegati
(All. n° 3 e 4);
10.
provvederà,
nel caso di carichi consegnati con quantitativi di terra superiori alla media
giornaliera di ciascuna fabbrica interessata e rilevati con le procedure
consolidate, ad interventi rientranti nelle proprie competenze rivolti verso
gli operatori interessati all’estirpo ed al carico del prodotto, iniziando da
quelli per i quali si sono riscontrati i valori più elevati, che avranno
esclusivamente lo scopo di individuare e consigliare agli operatori stessi le
azioni più opportune, compatibili con le reali condizioni operative, da
effettuarsi per ridurre i quantitativi di terra.
Le Organizzazioni bieticole si impegnano a
collaborare fattivamente con le Società saccarifere per svolgere opera di
diffusione di tale norma presso tutti i rispettivi associati.
Le
Società saccarifere avanzeranno in nome e per conto dei vettori che avranno
rilasciata alla fabbrica di competenza dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, richiesta alle Prefetture competenti per ottenere le deroghe al
divieto di circolazione nei giorni vietati, siano essi trasporti con delega che
trasporti diretti;
Le Parti confermano il loro impegno ad espletare
ogni possibile opera di persuasione, nell’interesse generale, affinché le
bietole vengano caricate con il minor quantitativo possibile di terra. A tale
riguardo, allorquando la terra risulti di entità rilevante, una o più delle
Parti interessate potrà rivolgersi al “Gruppo di Lavoro” per i necessari interventi che potranno anche
comportare, al limite, la non accettazione dei carichi successivi nelle stesse
condizioni.
Premesso che le bietole marce e/o i carichi con
eccessiva presenza di terra e/o di erbe non devono essere consegnati, qualora
si rilevassero tali situazioni, la parte vettoriale si assumerà l’onere di
informare tempestivamente la fabbrica interessata perché effettui un immediato
sopralluogo per stabilire se il prodotto, nello stato in cui si trova, può o
meno essere consegnato.
Le
Parti si danno atto che il peso del carico non può eccedere i limiti fissati
dalla legge. Il Gruppo di Lavoro competente per stabilimento, a fronte di
sovraccarichi, può prendere provvedimenti nei confronti del vettore.
Art. 3 – Produttivita’
3.1. Per i trasporti ad una o più
fabbriche della stessa Società o Gruppo che raggiungeranno i sotto indicati
livelli di produttività per veicolo, su fascia oraria di 16 ore giornaliere
per 6 giorni settimanali, saranno applicate le tariffe di cui all’Allegato
A/1/2004.
q n° 26 viaggi effettuati mediamente su sei giorni con carro
agricolo o motrice entro una distanza di Km. 45 (quarantacinque);
q n° 20 viaggi effettuati mediamente su sei giorni con carro agricolo o motrice oltre
i Km. 45 (quarantacinque) e fino a Km. 100 (cento);
q n° 22 viaggi effettuati mediamente su sei giorni con autotreno od autoarticolato
entro una distanza di Km. 45 (quarantacinque);
q n° 16 viaggi effettuati mediamente su sei giorni con autotreno od autoarticolato
oltre i Km. 45 (quarantacinque) e fino a Km. 100 (cento);
q n° 12 viaggi effettuati mediamente su sei giorni con autotreno od autoarticolato
oltre i Km. 100 (cento) e fino a Km. 140 (centoquaranta).
q n° 8 viaggi effettuati mediamente su sei giorni con autotreno od autoarticolato oltre i Km.
140 (centoquaranta) e fino a Km. 180 (centottanta).
La
produttività, come sopra indicata, verrà proporzionalmente ridotta nel caso di
consegne inferiori alla settimana. Sono in ogni caso escluse, ai fini del
calcolo della produttività, le consegne effettuate nei primi sette giorni e
negli ultimi sette giorni di conferimento.
La tariffa con
produttività verrà riconosciuta anche ai trasporti con delega per i quali il
quantitativo di prodotto da trasportare nella campagna non consente di
raggiungere i suddetti livelli di produttività. Tale condizione verrà accertata
dalla fabbrica in accordo con l’interessato e ratificata dal Gruppo di Lavoro
di cui al precedente Art. 2.
3.2.
Le Parti convengono che eventuali viaggi effettuati nel giorno di riposo
(settimo giorno) non verranno presi in considerazione ai fini del
raggiungimento della produttività settimanale.
3.3.
Per i trasporti per i quali i livelli di produttività di cui al precedente
punto 3.1 non saranno raggiunti per cause dipendenti dalla fabbrica, dopo le
verifiche da parte del Gruppo di Lavoro di cui al precedente art. 2, la tariffa
da riconoscere sarà quella con produttività maggiorata come segue:
Maggiorazioni percentuali da applicarsi per mancata produttività sulla
tariffa con produttività applicata ai singoli viaggi effettuati al netto del
ricarico terra di restituzione
|
Fascia chilometrica |
N° 1 viaggio in meno |
N° 2 viaggi in meno |
N° 3 o più viaggi in meno |
|
Fino a 45 |
2% sui viaggi effettuati |
5% sui viaggi effettuati |
15% sui viaggi effettuati |
|
Fascia chilometrica |
N° 1 viaggio in meno |
N° 2 viaggi in meno |
N° 3 o più viaggi in meno |
|
Oltre 45 fino a 100 |
3% sui viaggi effettuati |
7% sui viaggi effettuati |
10% sui viaggi effettuati |
|
Fascia chilometrica |
N° 1 viaggi in meno |
N° 2 viaggi in meno |
|
Oltre 100 fino a 140 |
5% sui viaggi effettuati |
10% sui viaggi effettuati |
|
Fascia chilometrica |
N° 1 viaggi in meno |
N° 2 viaggi in meno |
|
Oltre 140 fino a 180 |
5% sui viaggi effettuati |
10% sui viaggi effettuati |
Le Parti concordano che le eventuali maggiorazioni
per mancata produttività di cui sopra saranno fatturate e liquidate
congiuntamente all’integrazione economica per eccesso terra di restituzione di
cui al successivo art. 5 . Pertanto nel corso della campagna tutti i trasporti
verranno liquidati applicando le tariffe con produttività con la clausola
“salvo conguaglio”.
3.4.
Il Gruppo di Lavoro di cui all’art. 2 verbalizzerà l’andamento settimanale dei
trasporti. In detto verbale andranno motivate le ragioni per le quali certi
trasporti, per cause dipendenti dalla fabbrica, non hanno eventualmente potuto
raggiungere i livelli di produttività previsti al precedente punto 3.1. e ai
quali pertanto andranno applicate le maggiorazioni tariffarie di cui al
precedente punto 3.3.
Non saranno imputabili alla fabbrica le
seguenti cause di forza maggiore:
q scioperi, boicottaggio,
ostruzionismo, rallentamenti o sospensioni dei ricevimenti per cause di ordine
naturale o di lavorazione;
q i ricevimenti giornalieri
nei quali non può essere attuata la produttività concordati con il Gruppo di
Lavoro;
q i ricevimenti nelle giornate
soggette per legge a limitazione della circolazione, la defezione parziale o
totale del mezzo di trasporto;
q la rinuncia ad attuare il
programma di miglioramento produttivo quando le condizioni del vettore sono
motivate ed hanno ottenuto la ratifica del competente Gruppo di Lavoro;
q la indisponibilità del
prodotto da consegnare (es. per rottura
dei mezzi meccanici di raccolta e carico delle bietole);
q i problemi di traffico e di
viabilità ed eventuali restrizioni decise dalle autorità pubbliche competenti.
Le Parti concordano altresì di demandare ai Gruppi di Lavoro delle fabbriche di
pertinenza il monitoraggio dell’andamento dei trasporti bietole lungo l’asse
del cd. “Passante di Mestre” al fine di predisporre adeguate ed eventuali
misure all’organizzazione dei ricevimenti, misure intese ad agevolare i
trasportatori interessati.
Dette cause andranno verbalizzate ed in tali
casi si applicheranno agli interessati le tariffe con produttività.
Le
Parti convengono che le cause di forza maggiore non imputabili alla fabbrica si
applicano tanto al raggiungimento del numero dei viaggi quanto al rispetto
della fascia oraria di 16 ore giornaliere su sei giorni settimanali.
Le Parti concordano, inoltre, che
per i trasporti in modalità “Ritiri Diretti” (trasporti da aziende agricola a
zuccherificio e/o piarde con mezzi noleggiati dalla fabbrica) non è possibile rinunciare alla produttività
salvo i casi di forza maggiore.
Le Parti concordano che la
produttività si intende raggiunta quando le Imprese di autotrasporto sono messe
nelle condizioni soggettive ed oggettive di realizzare la stessa.
Art. 4 – Trasporti da Aziende Agricole a Zuccherificio e/o Piarde
con mezzi noleggiati dalla fabbrica (“Ritiri Diretti”)
Le Parti concordano di proseguire
nel programma di estensione della modalità del trasporto “ritiri diretti” nelle
fabbriche ove tale programma è stato avviato nella campagna 2001/02 o 2002/03.
Laddove il programma non sia ancora stato ultimato, le Società saccarifere
interessate potranno estendere questa modalità di trasporto a tutto il
quantitativo di bietole trasportato. Tale estensione dovrà avvenire nella
continuità dei rapporti commerciali con i vettori che precedentemente operavano
con contratti in delega, salvo indisponibilità degli stessi.
La Tariffa “Ritiri Diretti” da applicarsi è determinata nel seguente modo:
q si prende a riferimento la
tariffa vigente “Ritiri Diretti” applicata negli stabilimenti di Sfir-Nord e si
determina lo scostamento per singola fascia chilometrica rispetto alla tariffa
“compensi chilometrici” vigente; l’importo dello scostamento per singola fascia
chilometrica sarà applicato a decurtazione della tariffa “compenso
chilometrico” 2004/05:
- per le fabbriche che hanno
avviato le modalità di “Ritiri Diretti” prima della campagna 2001/02 (Allegato
1/A) troverà applicazione per la campagna 2004/05 le tariffe con produttività
di cui agli All. da B/1/2004 a B/3/2004
e da B/7/2004
a B/10/2004;
- le Società che sono al quarto
anno di gestione in forma di “Ritiri Diretti”, che hanno già recuperato l’83% dello scostamento tariffario,
recuperano nella campagna 2004/05 il restante 17% di tale scostamento su tutto
il quantitativo di bietole trasportate in forma di “Ritiri Diretti”; pertanto
per le suddette fabbriche (All.1/B) per la campagna
2004/05 troveranno applicazione le tariffe (“Ritiri Diretti”) di cui agli All. B/4/2004,
B/5/2004 e B/6/2004;
- per le Società che hanno iniziato la gestione in forma di “Ritiri Diretti”
nel 2002/03, e che hanno già recuperato il 55% dello scostamento tariffario,
il recupero del restante 45% di tale scostamento verrà effettuato su tutto
il quantitativo di bietole trasportate in forma di “Ritiri Diretti” in due
anni, per raggiungere il 100% del differenziale dalla campagna 2005/06; pertanto per le suddette fabbriche (All.1/C)
per la campagna 2004/05 troveranno applicazione le tariffe (“Ritiri Diretti”)
di cui all’ All.
B/11/2004;
q
per i trasporti le
cui distanze non sono contemplate nelle tariffe “Ritiri Diretti” relative
a ciascuna Società/Fabbrica, varrà la corrispondente tariffa per compensi
chilometrici con produttività (Allegato
A/1/2004) diminuita dello scarto percentuale riscontrabile all’ultimo
chilometro in comune fra le due tariffe in questione;
q
per
la campagna 2005/06 troveranno applicazione le tariffe con produttività che
verranno elaborate dall’Industria e trasmesse alle Organizzazione vettoriali
firmatarie del presente Accordo entro il 31 maggio 2005;
q per le operazioni di
ricarico, trasporto e scarico della terra di restituzione, se effettuate, verrà riconosciuta alle tariffe di cui sopra
una maggiorazione di € 0,27321 per t/bietola in peso lordo. Anche per i “Ritiri
Diretti” trova applicazione, se del caso, quanto previsto ai precedenti
articoli 1.A.1 e 1.B.1, a seguito della dotazione da parte degli stabilimenti
di impianti automatizzati di raccolta della terra di restituzione;
q prima dell’inizio della
campagna verranno predisposti, a cura degli Stabilimenti e comunicati al Gruppo
di Lavoro di ogni fabbrica, i programmi relativi alla gestione delle consegne;
lo stesso Gruppo di Lavoro, nel corso dei ricevimenti, verificherà settimanalmente
l’effettiva realizzazione del programma stesso. A consuntivo, nel caso venga
accertata la mancata realizzazione settimanale del programma di cui sopra,
troveranno applicazione, per le settimane in questione, le tariffe relative ai
“Ritiri con Delega”, mentre verranno applicate le tariffe relative ai “Ritiri
Diretti” per le settimane in cui verrà accertata la corretta esecuzione del
programma.
Le Parti convengono che in
occasione delle riunioni periodiche dei Gruppi di Lavoro delle fabbriche interessate
la Parte Industriale fornirà la documentazione relativa all’attuazione del
programma di estensione dei ”Ritiri Diretti” effettuati.
Le Parti, valutati gli
impegni assunti in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali, si impegnano,
per il prossimo futuro, ad ottenere un graduale progressivo riequilibrio fra le
tariffe dei Trasporti Diretti e quelle con Delega, fermo restando uno scarto di
almeno il 6% medio fra le suddette tariffe.
Art. 5 – Terra
di restituzione
Premesso
che nell’interesse di tutte le Parti è necessario disincentivare il carico e il
trasporto della terra, le Organizzazioni dei Vettori, le Organizzazioni
bieticole e le Società saccarifere continueranno ad adoperarsi attivamente per
raggiungere tale obiettivo.
5.1 Franchigia terra
Per la campagna 2004/05 sul
quantitativo di terra di restituzione di ogni carico che dovesse eccedere la
percentuale del 3,9%, le Società
saccarifere riconosceranno ai trasportatori il 100% della tariffa trasporto
bietole con produttività applicata al carico in questione per la campagna
2004/05. Questa integrazione non sarà riconosciuta sulle consegne effettuate
con mezzi del coltivatore (compensi chilometrici). Tale importo sarà liquidato,
dietro presentazione da parte di ogni trasportatore della fattura, la cui bozza
sarà predisposta dalle Società saccarifere, entro il 31 dicembre 2004.
Per la campagna 2005/06 la
percentuale di terra trasportata oltre la quale scatterà l’integrazione
scenderà al 3,5%.
5.2 Clausola di salvaguardia - Terra
Le
parti concordano che, qualora nelle future campagne la terra di restituzione
media nazionale sia superiore al 6,5 %,
la franchigia applicata sarà pari al 4,00
%.
L’Industria comunicherà
entro il 15 dicembre di ogni anno alla Parte Vettoriale la percentuale di terra
riscontrata in ciascuna campagna .
5.3 Terra di restituzione maggiore del 20%
Nel corso della campagna
2004/05, si procederà ad un attento monitoraggio dei carichi con terra di
restituzione superiore al 20% del peso trasportato. Qualora risultasse una significativa
presenza di tali casi, le Parti decideranno le opportune iniziative da adottare
per la campagna 2005/2006.
Art.
6 – Fatturazione e Pagamenti
1)
Trasporti a tariffe
“compenso chilometrico”:
a)
Le Società saccarifere
– relativamente ai trasporti per i quali hanno accettato la fatturazione diretta
da parte delle imprese di autotrasporto ai sensi della Risoluzione Ministeriale
del 13.10.80 n.383601 della Dir. Gen.Tasse e Imposte Indirette Affari, Div.XIII
che richiama la risoluzione ministeriale n.363144 del 27/7/97 (allegato n°
5) – assumono l’obbligo di pagare esse stesse alle imprese di trasporto, fatta
salva la condizione prevista alla lettera c) del presente punto, nel qual
caso l’obbligo si intende assunto dal bieticoltore, e previa comunicazione
scritta del coltivatore allo zuccherificio interessato, come da testo di cui
all’allegato n° 2, le fatture per spese di trasporto
bietole emesse alle tariffe dei compensi chilometrici di cui al presente Accordo.
Conseguentemente, le imprese di trasporto, salvo il caso previsto alla lettera
c) del presente punto, rinunciano espressamente ad ogni rivalsa verso i bieticoltori.
b) Le
fatture dei trasporti delle barbabietole da zucchero, ai sensi della
risoluzione del Ministero delle Finanze n.383601 in data 13.10.80 (All. 5),
intestate alle Società Saccarifere e dalle stesse pagate alle tariffe dei
compensi chilometrici nei tempi e nei modi sotto indicati non andranno a
deduzione dell’acconto spettante ai coltivatori in base al vigente Accordo
Interprofessionale con le Organizzazioni Bieticole.
c) Nel caso in cui il
coltivatore abbia nei confronti della fabbrica una situazione debitoria
d’importo superiore al valore delle bietole consegnate, maggiorato del relativo
compenso chilometrico, la fabbrica stessa soprassederà al pagamento della
fattura trasporti, informando tempestivamente
il trasportatore interessato, sino a quando non vi sarà la necessaria
copertura nel conto bietole; se ciò non dovesse avvenire la fattura verrà
annullata con nota di accredito dell’Impresa di autotrasporto a favore della
Società saccarifera.
Premesso quanto sopra, la liquidazione delle fatture
emesse alle tariffe dei “compensi chilometrici”, di cui al presente Accordo, si
effettuerà come segue:
q nel mese precedente la data
di pagamento di cui al successivo trattino, lo zuccherificio provvederà
all’elaborazione dei dati (bozze di fattura) da fornire all’Impresa di
autotrasporto per l’emissione della fattura relativa ai trasporti effettuati
nel mese di riferimento, valorizzati con tariffa in produttività;
q per le fatture regolarmente
compilate e consegnate allo stabilimento di competenza entro il giorno 5 del
mese successivo a quello dell’elaborazione di cui sopra, gli importi verranno
messi a disposizione alle seguenti date:
q 17 settembre per le consegne effettuate nei mesi di giugno e luglio
q 15 ottobre per le consegne di agosto
q 19 novembre per le consegne di settembre
q 17 dicembre per le consegne di ottobre
q 13 gennaio per le consegne da novembre a tutto dicembre
2) Trasporti a tariffe “ritiro diretto”:
La liquidazione delle fatture emesse alle tariffe di
“Ritiro diretto”, di cui al presente Accordo, si effettuerà come segue:
q lo zuccherificio provvederà
all’elaborazione dei dati (bozze di fattura) da fornire all’Impresa di autotrasporto
per l’emissione della fattura relativa ai trasporti effettuati nel mese di
riferimento, valorizzati con tariffa in produttività, entro la prima decade del
mese successivo alle consegne effettuate;
q per le fatture regolarmente
compilate e consegnate allo stabilimento di competenza entro quanto indicato
nella tabella sottoindicata, tenendo conto di eventuali ritardi nella
disponibilità delle bozze di fattura da parte degli autotrasportatori, gli
importi verranno messi a disposizione alle seguenti date:
Per le bietole consegnate Per le fatture consegnate Pagamento
da
a tutto il : in stabilimento entro il: effettuarsi
entro il:
30 giugno 20 luglio 2 agosto
31 luglio 20 agosto 1 settembre
31 agosto 20 settembre 1 ottobre
30 settembre 20 ottobre 4 novembre
31 ottobre 20 novembre 3 dicembre
30 novembre 20 dicembre 13 gennaio
Qualora lo zuccherificio non provveda alla messa a
disposizione delle somme, nei termini di cui sopra, delle fatture regolarmente
compilate e consegnate alla scadenza fissata e coperte dal valore in conto
bietole dal bieticoltore nel caso di trasporto alle tariffe “compenso
chilometrico”, lo zuccherificio medesimo riconoscerà sulle somme stesse, a
partire dalla data nella quale doveva aver luogo la messa a disposizione delle
somme e sino alla data di effettuazione del pagamento stesso, l’interesse alla
media denaro – lettera del tasso EURIBOR a tre mesi applicato dagli Istituti di
Credito rilevato alla data di ogni singola scadenza di pagamento, dietro
emissione di specifica fattura da parte della ditta di autotrasporto.
E’ data facoltà alle Imprese di trasporto di informarsi
presso le singole Società saccarifere circa la loro possibilità di rispettare o
meno le date di pagamento sopra previste. In caso di incertezza o di
presumibili forti ritardi, le Imprese di trasporto prenderanno accordi con le
singole Società interessate al fine di trovare una procedura che consenta loro
di poter evitare un esborso dell’I.V.A. anticipato rispetto alla data effettiva
di pagamento.
Nessun compenso chilometrico verrà
riconosciuto ai coltivatori per i trasporti effettuati in applicazione degli
articoli 6.1 e 6.2 del presente Accordo.
Art.
7 – Validita’ Accordo
Le Parti convengono che i
riferimenti economico-normativi contenuti nel presente Accordo, valido per le
campagne saccarifere 2004/05 e 2005/06, sono validi su tutto il territorio
nazionale, anche laddove la campagna saccarifera sia già iniziata.
Art.
8 – Comitato Paritetico
Al fine di derimere eventuali
controversie interpretative in materia di applicazione del presente Accordo, si
costituisce un comitato paritetico formato da due rappresentanti delle
Organizzazioni vettoriali firmatarie del presente Accordo e da due
rappresentanti delle Società saccarifere. Tale comitato si riunirà ogni
qualvolta una delle Parti interessate ne farà formale richiesta.
Art. 9 – Quota Associativa
La quota associativa potrà essere
adottata a livello territoriale con accordi tra le Rappresentanze delle Parti.
|
Fita – Cna |
Assozucchero |
|
Fai |
ITALIA ZUCCHERI |
|
Fiap.(L) |
SFIR |
|
Confartigianato
Trasporti |
Gruppo SADAM Zuccherifici |
|
Sna Casa |
Zuccherificio del
Molise |
|
Ancs. T/Lega Coop |
Co.Pro.B |
|
Federlavoro e
Servizi-CCI |
|
|
Unitai |
ANB |
|
Anita |
CNB |
|
ANCOSEL -AGCI |
ABI |
|
|
UNB |
|
|
ABM |
Cesena 28 giugno 2004
ACCORDO NAZIONALE TRASPORTO BIETOLE PER LA
CAMPAGNA 2004/05 e 2005/06 del 28 GIUGNO 2004
A) ELENCO STABILIMENTI NEI QUALI IL TRASPORTO IN FORMA “RITIRO DIRETTO”
E’ INIZIATO ANTECEDENTEMENTE ALLA CAMPAGNA
2001/02
Italia Zuccheri S.p.A. Bondeno
Casei Gerola
Gruppo
SADAM Zuccherifici San Quirico
Castiglion Fiorentino
S.F.I.R. S.p.A. Forlimpopoli
Pontelagoscuro
San Pietro in Casale
Foggia
ZUCCH. DEL MOLISE S.p.A. Termoli
B) ELENCO STABILIMENTI NEI QUALI IL TRASPORTO IN FORMA “RITIRO DIRETTO” E’ INIZIATO NELLA CAMPAGNA 2001/02
Italia Zuccheri S.p.A. Contarina, Finale Emilia, Pontelongo
Gruppo
SADAM Zuccherifici Russi
Co.Pro.B. S.c.a r.l. Minerbio
Ostellato
C) ELENCO STABILIMENTI NEI QUALI IL TRASPORTO IN FORMA “RITIRO DIRETTO” E’ INIZIATO NELLA CAMPAGNA 2002/03
Gruppo
SADAM Zuccherifici Jesi
Fermo
Celano
Villasor
ACCORDO NAZIONALE TRASPORTO BIETOLE PER LA
CAMPAGNA 2004/05
e 2005/06 DEL 28 GIUGNO 2004
TRASPORTI DA PIARDA A
FABBRICA E/O FABBRICA CON MEZZI NOLEGGIATI DALLA FABBRICA
Allegato A/1/2004
Tariffa Compensi Chilometrici 2004
Allegato
B/1/2004 Italia Zuccheri - Stabilimento BONDENO
Allegato
B/2/2004
Eridania –Sadam : Stabilimento di SAN
QUIRICO
Allegato
B/3/2004
Italia Zuccheri - Stabilimento di CASEI
GEROLA
Allegato B/4/2004
Italia Zuccheri : Stabilimenti di CONTARINA, FINALE EMILIA,
PONTELONGO
Allegato B/5/2004
Eridania
–Sadam : Stabilimento RUSSI
Allegato B/6/2004
COPROB:
MINERBIO e OSTELLATO
Allegato
B/7/2004 Zuccherificio
del Molise
Allegato
B/8/2004 SFIR Nord: Stabilimenti di S.PIETRO IN CASALE
– PONTELAGOSCURO E FORLIMPOPOLI
Allegato
B/9/2004 SFIR Sud: Stabilimento di FOGGIA-INCORONATA escluso
comprensorio CROTONE
Allegato
B/10/2004 SFIR
Sud: Comprensorio di CROTONE
Allegato B/11/2004 Gruppo SADAM: Stabilimenti di IESI, FERMO, CELANO CASTIGLION
FIORENTINO e VILLASOR
DICHIARAZIONE A VERBALE DELL’ACCORDO NAZIONALE TRASPORTO
BARBABIETOLE DA ZUCCHERO CAMPAGNE 2004/05 E 2005/06
q Le Parti dichiarano che,
agli effetti dell’Accordo per il trasporto delle barbabietole da zucchero:
· si definisce trasporto
intermodale quello eseguito parte per ferrovia e parte per strada, utilizzando
veicoli adibiti al trasporto di contenitori. Il trasporto su strada è, in tale
servizio, parte integrante di quello ferroviario e costituisce una fase
necessaria e complementare a monte e a valle della tratta ferroviaria;
· il Gestore Intermodale (MTO) è il soggetto che fornisce un servizio
omnicomprensivo nei confronti dell’Industria Saccarifera ed è committente nei
confronti del vettore stradale;
· l’Industria Saccarifera si
attiverà affinché, a parità di condizioni economiche e di servizio, il gestore
intermodale (MTO) utilizzi, per la tratta su gomma, imprese tradizionali del
trasporto delle barbabietole.
· l’Industria Saccarifera è
committente del MTO e soggetto organizzatore dei conferimenti (in senso lato).
L’industria saccarifera si attiverà per il buon fine dei rapporti economici
tra MTO e Autotrasportatori.
· le Industrie Saccarifere si
impegnano ad organizzare le operazioni in maniera da non provocare interferenze
fra servizio intermodale e trasporto su gomma;
· fra le Parti firmatarie il
presente Accordo Nazionale viene costituita una apposita Commissione (Art. 9)
per il monitoraggio, la verifica ed il controllo sulla evoluzione dei trasporti
intermodali.
· Al fine di monitorare,
verificare e controllare l’evoluzione dei trasporti intermodali, si costituisce
una commissione formata da 3 rappresentanti delle Organizzazioni vettoriali
firmatarie del presente Accordo e dai rappresentanti delle Società saccarifere
interessate oltre ad un rappresentante Assozucchero. Tale comitato si riunirà
entro il 30 novembre di ogni anno.
Cesena 28 giugno 2004
DICHIARAZIONE
A VERBALE DELL’ACCORDO NAZIONALE TRASPORTO
BARBABIETOLE DA ZUCCHERO CAMPAGNE 2004/05 E 2005/06
Negli stabilimenti in cui
dovesse verificarsi la sospensione temporanea della lavorazione (anno 2004), le
Parti convengono di attivare le rispettive rappresentanze locali al fine di
valutare tutte le condizioni operative del conferimento delle barbabietole.
Cesena 28 giugno 2004