ACCORDO NAZIONALE TRASPORTO BARBABIETOLE DA ZUCCHERO

CAMPAGNE 2004/05 E 2005/06

 

Nel quadro dell’autonomia imprenditoriale ed organizzativa dei vettori e degli utenti e della conseguente libera scelta del rispettivo contraente tra:

Ø      le Società saccarifere;

Ø     le Organizzazioni dei vettori: FITA-CNA, FAI, FIAP (L), Confartigianato Trasporti, SNA CASA, ANCS.T/LEGA Coop., ANCOSEL-AGCI, Federlavoro e Servizi C.C.I., UNITAI, ANITA, in rappresentanza  dei vettori iscritti all’Albo Nazionale delle Imprese di Autotrasporto;

Ø     le Organizzazioni bieticole;

d’ora innanzi denominate “le Parti”

 

in relazione a quanto previsto all’art. 13 del D.M. del Ministero dei Trasporti del 18/11/1982 si conviene che ai trasporti di barbabietole da zucchero, svolti in tutto il territorio nazionale, si applichi quanto di seguito convenuto, vincolando pertanto i rispettivi aderenti al rispetto di tutte le condizioni in esso contenute;

 

a conclusione di vari incontri, in data 28 giugno 2004 a Cesena

 

q      tenuto conto di quanto concordato fra le Parti in data 16 giugno 2004 a Bologna  in base all’Accordo denominato “Linee Guida Accordo Nazionale Trasporto Barbabietole da Zucchero Campagne 2004/05 e 2005/06 (All. 6);

 

q      considerata la legislazione vigente in materia di autotrasporti;

 

q      considerata la necessità di disciplinare autonomamente il trasporto delle barbabietole da zucchero in considerazione delle sue peculiari caratteristiche (continuità e durata dei servizi);

 

q      ferma restando la libertà di scelta dell’affidamento del trasporto delle bietole;

 

q      fermo restando che gli utilizzatori del trasporto hanno la necessità che sia assicurato il servizio in relazione alle loro esigenze;

 

q      considerato che l’ottimizzazione organizzativa dei trasporti è perseguibile attraverso la massima estensione possibile degli stessi in forma di “Ritiri Diretti”;

 

q      convenuto che le Parti si adopereranno affinché il trasporto prioritariamente sia affidato a vettori che hanno la disponibilità dei mezzi idonei e necessari all’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente Accordo, iscritti nell’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi e titolari di autorizzazione a norma dell’art. 41 L. 298/74 rilasciata per il veicolo a mezzo del quale è eseguito il trasporto ovvero dalle Cooperative e/o Consorzi di 1° e 2° grado dei vettori medesimi.

A tale scopo le Società saccarifere si impegnano a non affidare il trasporto bietole ad imprese di autotrasporto che non abbiano nella loro disponibilità almeno il 50% del parco veicolare totale, fatti salvi gli accordi in essere e gli eventi di forza maggiore. Tale verifica sarà oggetto di autocertificazione da parte dell’impresa di autotrasporto;

 

q      convenuto che le Parti si danno reciprocamente atto di condannare fermamente e di comune accordo tutte le transazioni economiche arbitrarie e non contrattualmente previste tra trasportatori  ed  imprese di escavo-carico delle bietole. Le Parti stesse delegano il Gruppo di Lavoro, operante in ogni singolo zuccherificio, a vigilare perché tale comportamento non si verifichi, incaricando ed autorizzando espressamente lo stesso Gruppo di Lavoro a porre in essere ogni e tutte  le iniziative necessarie per scoraggiare il fenomeno. Nel caso in cui siano pattuiti “Ritiri Diretti”,  le Società, tramite i singoli stabilimenti, garantiscono la continuità della prestazione da parte del trasportatore per tutta la durata della campagna o per il periodo previsto da eventuali contratti stipulati singolarmente;

 

 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :

 

Art. 1 – Condizioni economiche

 

A)    Campagna 2004/05

 

1.A.1. Tariffe

            Premesso che la distanza verrà commisurata al più breve percorso su strada percorribile aperta al transito di automezzi adibiti al trasporto tra il centro di coltivazione delle barbabietole da zucchero ed il luogo di ricevimento (zuccherificio o piarda), per i trasporti che raggiungono i livelli di produttività di cui all’art. 3.1, le tariffe chilometriche (compensi chilometrici dell’Accordo Interprofessionale fra le Organizzazioni bieticole e le Società saccarifere) da campagna a zuccherificio e da campagna a piarda per la campagna 2004/05, sono quelle di cui alla tabella allegata (Allegato A/1/2004) la quale fa parte integrante del presente Accordo,  determinate come segue:

 

q      per i trasporti effettuati fino alla distanza di Km. 140, incrementando le tariffe base in vigore nella campagna 2003/04 dello 0,35%;

q      per i trasporti effettuati oltre la distanza di Km. 140, incrementando le tariffe base in vigore nella campagna 2003/04 dell’1,35%.

 

Per i trasporti per i quali i livelli di produttività di cui all’art. 3 del presente Accordo non saranno raggiunti per cause dipendenti dalla Fabbrica, si applicheranno le maggiorazioni previste dall’art. 3.3.

Per il ricarico, trasporto e scarico terra di restituzione, se effettuato, verrà riconosciuta una maggiorazione alle tariffe di cui sopra di Euro/Ton. 0,27321.

Per gli stabilimenti ove tale servizio non è più richiesto agli autotrasportatori a seguito della realizzazione di impianti automatici per la raccolta, la pesatura e l’invio della terra di restituzione direttamente nei siti attrezzati per lo scarico, le Parti convengono che la maggiorazione aggiuntiva venga ridotta a Euro 0,13660 per t/bietola in peso lordo per il primo anno e non più riconosciuta per gli anni successivi.

Ai Gruppi di Lavoro costituiti presso gli stabilimenti nei quali si determinano o si determineranno le condizioni previste dal presente Accordo viene demandata la stesura di un verbale indicante l’anno di campagna saccarifera in cui la maggiorazione suddetta viene assorbita.

 

1.A.2.   Importo forfetario

Verrà riconosciuto, per ciascun stabilimento, un importo forfetario pari allo 0,85% della media del costo per trasporto sostenuto nel biennio 2002 – 2003, come da tabella allegata (All. A/2/2004). Tali importi saranno destinati secondo le indicazioni fornite dai rappresentanti di almeno due delle Organizzazioni dei trasportatori firmatarie l’Accordo e condivise dai rappresentanti della fabbrica interessata. Modalità e tempi di erogazione di tali importi verranno definiti nell’ambito di ciascuno stabilimento e corrisposti comunque entro il 31 dicembre 2004.

 

1.A.3.  Clausola di salvaguardia gasolio.

A titolo di clausola di salvaguardia, le Parti concordano che eventuali aumenti/riduzioni del prezzo del gasolio intervenuti confrontando i periodi 1/9/02 – 31/8/03 e 1/9/03 – 31/8/04 (costo medio ponderale di ciascun periodo come da rilevazione ufficiale costo alla pompa AGIP), se superiori all’1% (franchigia), determineranno una variazione delle tariffe applicate pari al 25 % dello scostamento percentuale accertato. Gli aumenti/riduzioni determinati tramite il meccanismo sopra descritto integreranno le tariffe in vigore per la campagna 2004/05. Il valore tariffario che ne deriverà costituirà il riferimento base per il calcolo delle  tariffe campagna 2005/06. 

Le Parti si incontreranno entro il 6 settembre 2004 per la verifica dei dati in oggetto.

 

 

 

 

 

B)     Campagna 2005/06

 

1.B.1. Tariffe

Le tariffe in vigore per la campagna 2005/06 (tariffe con produttività) sono determinate come segue:

 

q      per i trasporti effettuati fino alla distanza di Km. 140, incrementando le tariffe base in vigore nella campagna 2004/05 (comprensive dell’integrazione/riduzione derivante dalla applicazione della clausola di salvaguardia per il gasolio – campagna 2004/05) dello 0,40%;

q      per i trasporti effettuati oltre la distanza di Km. 140, incrementando le tariffe base in vigore nella campagna 2004/05 (comprensive dell’integrazione/riduzione derivante dalla applicazione della clausola di salvaguardia per il gasolio – campagna 2004/05) dell’1,00%.

 

1.B.2. Importo forfetario

Verrà riconosciuto un importo forfetario per ciascuno stabilimento pari all’ 1,00 % della media del costo per trasporto sostenuto nel biennio 2003 – 2004. Tali importi saranno destinati secondo le indicazioni fornite dai rappresentanti di almeno due delle Organizzazioni dei trasportatori firmatarie l’Accordo e condivise dai rappresentanti della fabbrica interessata. L’importo destinato a tale campagna non potrà in ogni caso risultare inferiore a quello erogato nella campagna 2004/05. Modalità e tempi di erogazione di tali importi verranno definiti nell’ambito di ciascuno stabilimento e corrisposti comunque entro il 31 dicembre 2005.

 

1.B.3. Clausola di salvaguardia

A titolo di clausola di salvaguardia, per la campagna 2005/06, si conviene di considerare il costo del trasporto al I° settembre 2004 formato dalle voci sotto-elencate, a fianco delle quali è indicata la relativa incidenza percentuale:

 

1.     Gasolio (costo alla pompa AGIP Petroli)                                              incidenza 25 %;

2.     Personale (III° livello super CCNL Trasporto e Logistica)                   incidenza 40 %;

3.     Ammortamento (IVECO AT 440 S 43 T/P                                     incidenza 18 %;

4.     Pneumatici (listino Pirelli 315/80 R 22.5 – TH 25)                              incidenza   7 %;

5.     Manutenzione  (da non considerare)                                                          incidenza 10 %

                                                     

Le Parti concordano che i valori di riferimento iniziali da attribuire a ciascuna delle voci sopra indicate, saranno definiti entro il 6 settembre 2004.

 

Eventuali aumenti/riduzioni unitari rilevati all’1/9/2005 per ciascuna delle voci sopra indicate (per il gasolio costo medio ponderale di ciascun periodo come da rilevazione ufficiale costo alla pompa AGIP) comportanti un incremento/decremento di costo complessivo uguale o superiore al 3,33% del 90% del costo totale (e quindi il 3,00% di quest’ultimo) renderanno necessaria la convocazione delle Parti per discutere se ed in quale entità eventualmente variare le tariffe applicate.

 

Analogamente si procederà se alle medesime date dovesse intervenire un incremento/decremento del prezzo di intervento dello zucchero (al netto della eventuale regionalizzazione di detto prezzo), uguale o superiore al 3,00%.

 

Qualora la clausola di salvaguardia sopradescritta non generasse alcun effetto, le Parti convengono che se il prezzo del gasolio, nel periodo di riferimento 01.09.03-31.08.04 e 01.09.04-31.08.05, dovesse registrare un incremento superiore all’1%, sulle tariffe del trasporto verrà applicato un aumento pari al 25% dello scostamento percentuale accertato.

Tale incremento verrà riconosciuto, al più tardi, con il saldo trasporti campagna 2005/06 e integrerà le tariffe in vigore per detta campagna. Le tariffe così modificate  costituiranno il riferimento di base per le tariffe delle campagne successive.

Le Parti si incontreranno entro il 6 settembre 2005 per la verifica dei dati in questione.

 

 

Art. 2 – Gruppo di Lavoro

 

2.1. Formazione e Composizione del Gruppo di Lavoro.

Tra le Direzioni degli zuccherifici, le Organizzazioni dei bieticoltori e le Associazioni nazionali del trasporto viene instaurata una effettiva collaborazione per la migliore riuscita dei ricevimenti, tenuto conto dei quantitativi di bietole da ricevere giornalmente ed in totale da ciascuna fabbrica, delle esigenze di lavorazione dello zuccherificio, nonché della presunta durata della campagna bieticola; a tale scopo in ogni fabbrica è istituito un “Gruppo di Lavoro” con il compito di seguire la parte relativa all’esecuzione dei trasporti.

 

            Tale Gruppo sarà formato da due rappresentanti dello zuccherificio stesso, da un rappresentante per ogni Organizzazione bieticola interessata alla fabbrica e da tre rappresentanti delle Associazioni dei trasportatori firmatarie del presente Accordo e si riunirà su richiesta di una delle Parti previa consultazione con le altre due.

 

2.2. Compiti del gruppo di lavoro

            I compiti del Gruppo di Lavoro di cui al punto precedente sono i seguenti:

 

1.     programmerà preventivamente il numero delle unità viaggianti giornaliere che dovranno trasportare le bietole nella fabbrica interessata;

2.     concorderà la programmazione del periodo (non inferiore alla settimana) per il quale il documento di consegna dovrà essere emesso;

3.     seguirà l’andamento dei ricevimenti;

4.     concorderà con la Direzione della Fabbrica quale orario di base adottare per i ricevimenti affinché, tenuto conto delle capacità di trasformazione della fabbrica stessa e della capacità dell’impianto di scarico, sia quotidianamente assicurato per tutta la durata della campagna il rifornimento necessario tentando di contenere l’orario giornaliero di conferimento. Fermo restando quanto precedentemente esposto, per una migliore organizzazione dei ricevimenti nei giorni domenicali, il Gruppo di Lavoro potrà richiedere l’intervento dei suoi rappresentanti territoriali;

5.     sarà attivato con l’obbiettivo di contenere il più possibile l’orario di ricevimento domenicale e festivo;

6.     procederà alla verifica settimanale del raggiungimento dei livelli di produttività come esposto nel successivo art. 3;

7.     verificherà l’attuazione del programma di estensione dei “Ritiri Diretti” effettuati;

8.     concorderà le date delle riunioni del Gruppo che inizieranno, ove possibile, in tempo utile prima dall’inizio presunto della campagna su convocazione della Direzione di ciascun zuccherificio interessato;

9.     si adopererà per ottenere dai vettori dichiarazioni sostitutive  di atto notorio conformi ai modelli allegati (All. n° 3 e 4);

10.    provvederà, nel caso di carichi consegnati con quantitativi di terra superiori alla media giornaliera di ciascuna fabbrica interessata e rilevati con le procedure consolidate, ad interventi rientranti nelle proprie competenze rivolti verso gli operatori interessati all’estirpo ed al carico del prodotto, iniziando da quelli per i quali si sono riscontrati i valori più elevati, che avranno esclusivamente lo scopo di individuare e consigliare agli operatori stessi le azioni più opportune, compatibili con le reali condizioni operative, da effettuarsi per ridurre i quantitativi di terra.

Le Organizzazioni bieticole si impegnano a collaborare fattivamente con le Società saccarifere per svolgere opera di diffusione di tale norma presso tutti i rispettivi associati.

           

            Le Società saccarifere avanzeranno in nome e per conto dei vettori che avranno rilasciata alla fabbrica di competenza dichiarazione sostitutiva di atto notorio, richiesta alle Prefetture competenti per ottenere le deroghe al divieto di circolazione nei giorni vietati, siano essi trasporti con delega che trasporti diretti;

 

            Le  Parti confermano il loro impegno ad espletare ogni possibile opera di persuasione, nell’interesse generale, affinché le bietole vengano caricate con il minor quantitativo possibile di terra. A tale riguardo, allorquando la terra risulti di entità rilevante, una o più delle Parti interessate potrà rivolgersi al “Gruppo di Lavoro” per i  necessari interventi che potranno anche comportare, al limite, la non accettazione dei carichi successivi nelle stesse condizioni.

           

            Premesso  che le bietole marce e/o i carichi con eccessiva presenza di terra e/o di erbe non devono essere consegnati, qualora si rilevassero tali situazioni, la parte vettoriale si assumerà l’onere di informare tempestivamente la fabbrica interessata perché effettui un immediato sopralluogo per stabilire se il prodotto, nello stato in cui si trova, può o meno essere consegnato.

 

            Le Parti si danno atto che il peso del carico non può eccedere i limiti fissati dalla legge. Il Gruppo di Lavoro competente per stabilimento, a fronte di sovraccarichi, può prendere provvedimenti nei confronti del vettore.

 

Art. 3 – Produttivita’

 

3.1. Per i trasporti ad una o più fabbriche della stessa Società o Gruppo che raggiungeranno i sotto indicati livelli di produttività per veicolo, su fascia oraria di 16 ore giornaliere per 6 giorni settimanali, saranno applicate le tariffe di cui all’Allegato A/1/2004.

 

q        26            viaggi effettuati mediamente su sei giorni con carro agricolo o motrice entro una distanza di Km. 45 (quarantacinque);

 

q      n° 20 viaggi effettuati mediamente su sei giorni con carro agricolo o motrice oltre i Km. 45 (quarantacinque) e fino a Km. 100 (cento);

 

q      n° 22 viaggi effettuati mediamente su sei giorni con autotreno od autoarticolato entro una distanza di Km. 45 (quarantacinque);

 

q      n° 16 viaggi effettuati mediamente su sei giorni con autotreno od autoarticolato oltre i Km. 45 (quarantacinque) e fino a Km. 100 (cento);

 

q      n° 12 viaggi effettuati mediamente su sei giorni con autotreno od autoarticolato oltre i Km. 100 (cento) e fino a Km. 140 (centoquaranta).

 

q      n° 8 viaggi effettuati mediamente su sei giorni con autotreno od autoarticolato oltre i Km. 140 (centoquaranta) e fino a Km. 180 (centottanta).

 

La produttività, come sopra indicata, verrà proporzionalmente ridotta nel caso di consegne inferiori alla settimana. Sono in ogni caso escluse, ai fini del calcolo della produttività, le consegne effettuate nei primi sette giorni e negli ultimi sette giorni di conferimento.

 

            La tariffa con produttività verrà riconosciuta anche ai trasporti con delega per i quali il quantitativo di prodotto da trasportare nella campagna non consente di raggiungere i suddetti livelli di produttività. Tale condizione verrà accertata dalla fabbrica in accordo con l’interessato e ratificata dal Gruppo di Lavoro di cui al precedente Art. 2.

 

3.2. Le Parti convengono che eventuali viaggi effettuati nel giorno di riposo (settimo giorno) non verranno presi in considerazione ai fini del raggiungimento della produttività settimanale.

 

3.3. Per i trasporti per i quali i livelli di produttività di cui al precedente punto 3.1 non saranno raggiunti per cause dipendenti dalla fabbrica, dopo le verifiche da parte del Gruppo di Lavoro di cui al precedente art. 2, la tariffa da riconoscere sarà quella con produttività maggiorata come segue:

 

 

 

 

 

 

Maggiorazioni percentuali da applicarsi per mancata produttività sulla tariffa con produttività applicata ai singoli viaggi effettuati al netto del ricarico terra di restituzione

 

Fascia chilometrica

N° 1 viaggio in meno

N° 2 viaggi in meno

N° 3 o più viaggi in meno

 

 

Fino a 45

 

2% sui

viaggi effettuati

 

5% sui

viaggi effettuati

 

15% sui

viaggi effettuati

 

 

Fascia chilometrica

N° 1 viaggio in meno

N° 2 viaggi in meno

N° 3 o più viaggi in meno

 

 

Oltre 45 fino a 100

 

3% sui

viaggi effettuati

 

7% sui

viaggi effettuati

 

10% sui

viaggi effettuati

 

 

Fascia chilometrica

N° 1 viaggi in meno

N° 2 viaggi in meno

 

Oltre 100 fino a 140

 

 

5% sui

viaggi effettuati

 

10% sui

viaggi effettuati

 

Fascia chilometrica

N° 1 viaggi in meno

N° 2 viaggi in meno

 

Oltre 140 fino a 180

 

 

5% sui

viaggi effettuati

 

10% sui

viaggi effettuati

 

 

               Le Parti concordano che le eventuali maggiorazioni per mancata produttività di cui sopra saranno fatturate e liquidate congiuntamente all’integrazione economica per eccesso terra di restituzione di cui al successivo art. 5 . Pertanto nel corso della campagna tutti i trasporti verranno liquidati applicando le tariffe con produttività con la clausola “salvo conguaglio”.

 

3.4. Il Gruppo di Lavoro di cui all’art. 2 verbalizzerà l’andamento settimanale dei trasporti. In detto verbale andranno motivate le ragioni per le quali certi trasporti, per cause dipendenti dalla fabbrica, non hanno eventualmente potuto raggiungere i livelli di produttività previsti al precedente punto 3.1. e ai quali pertanto andranno applicate le maggiorazioni tariffarie di cui al precedente punto 3.3. 

 

Non saranno imputabili alla fabbrica le seguenti cause di forza maggiore:

 

q      scioperi, boicottaggio, ostruzionismo, rallentamenti o sospensioni dei ricevimenti per cause di ordine naturale o di lavorazione;

 

q      i ricevimenti giornalieri nei quali non può essere attuata la produttività concordati con il Gruppo di Lavoro;

 

q      i ricevimenti nelle giornate soggette per legge a limitazione della circolazione, la defezione parziale o totale del mezzo di trasporto;

 

q      la rinuncia ad attuare il programma di miglioramento produttivo quando le condizioni del vettore sono motivate ed hanno ottenuto la ratifica del competente Gruppo di Lavoro;

 

q      la indisponibilità del prodotto da consegnare (es.  per rottura dei mezzi meccanici di raccolta e carico delle bietole);

 

q      i problemi di traffico e di viabilità ed eventuali restrizioni decise dalle autorità pubbliche competenti. Le Parti concordano altresì di demandare ai Gruppi di Lavoro delle fabbriche di pertinenza il monitoraggio dell’andamento dei trasporti bietole lungo l’asse del cd. “Passante di Mestre” al fine di predisporre adeguate ed eventuali misure all’organizzazione dei ricevimenti, misure intese ad agevolare i trasportatori interessati.

 

Dette cause andranno verbalizzate ed in tali casi si applicheranno agli interessati le tariffe con produttività.

 

Le Parti convengono che le cause di forza maggiore non imputabili alla fabbrica si applicano tanto al raggiungimento del numero dei viaggi quanto al rispetto della fascia oraria di 16 ore giornaliere su sei giorni settimanali.

 

            Le Parti concordano, inoltre, che per i trasporti in modalità “Ritiri Diretti” (trasporti da aziende agricola a zuccherificio e/o piarde con mezzi noleggiati dalla fabbrica)  non è possibile rinunciare alla produttività salvo i casi di forza maggiore.

 

            Le Parti concordano che la produttività si intende raggiunta quando le Imprese di autotrasporto sono messe nelle condizioni soggettive ed oggettive di realizzare la stessa.

 

 

Art. 4 – Trasporti da Aziende Agricole a Zuccherificio e/o Piarde con mezzi noleggiati dalla fabbrica (“Ritiri Diretti”)

 

            Le Parti concordano di proseguire nel programma di estensione della modalità del trasporto “ritiri diretti” nelle fabbriche ove tale programma è stato avviato nella campagna 2001/02 o 2002/03. Laddove il programma non sia ancora stato ultimato, le Società saccarifere interessate potranno estendere questa modalità di trasporto a tutto il quantitativo di bietole trasportato. Tale estensione dovrà avvenire nella continuità dei rapporti commerciali con i vettori che precedentemente operavano con contratti in delega, salvo indisponibilità degli stessi.

 

            La Tariffa  “Ritiri Diretti” da applicarsi è determinata nel seguente modo:

 

q      si prende a riferimento la tariffa vigente “Ritiri Diretti” applicata negli stabilimenti di Sfir-Nord e si determina lo scostamento per singola fascia chilometrica rispetto alla tariffa “compensi chilometrici” vigente; l’importo dello scostamento per singola fascia chilometrica sarà applicato a decurtazione della tariffa “compenso chilometrico”  2004/05:

 

- per le fabbriche che hanno avviato le modalità di “Ritiri Diretti” prima della campagna           2001/02 (Allegato 1/A) troverà applicazione per la campagna 2004/05 le tariffe con produttività di cui agli All. da B/1/2004 a B/3/2004 e da B/7/2004 a B/10/2004;

 

- le Società che sono al quarto anno di gestione in forma di “Ritiri Diretti”, che hanno già      recuperato l’83% dello scostamento tariffario, recuperano nella campagna 2004/05 il restante 17% di tale scostamento su tutto il quantitativo di bietole trasportate in forma di “Ritiri Diretti”; pertanto per le suddette fabbriche (All.1/B) per la campagna 2004/05 troveranno applicazione le tariffe (“Ritiri Diretti”) di cui agli  All.  B/4/2004, B/5/2004 e B/6/2004;

 

- per le Società che hanno iniziato la gestione in forma di “Ritiri Diretti” nel 2002/03, e che hanno già recuperato il 55% dello scostamento tariffario, il recupero del restante 45% di tale scostamento verrà effettuato su tutto il quantitativo di bietole trasportate in forma di “Ritiri Diretti” in due anni, per raggiungere il 100% del differenziale dalla campagna 2005/06; pertanto per le suddette fabbriche (All.1/C) per la campagna 2004/05 troveranno applicazione le tariffe (“Ritiri Diretti”) di cui all’ All.  B/11/2004;

 

q        per i trasporti le cui distanze non sono contemplate nelle tariffe “Ritiri Diretti” relative a ciascuna Società/Fabbrica, varrà la corrispondente tariffa per compensi chilometrici con produttività (Allegato A/1/2004) diminuita dello scarto percentuale riscontrabile all’ultimo chilometro in comune fra le due tariffe in questione;

 

q        per la campagna 2005/06 troveranno applicazione le tariffe con produttività che verranno elaborate dall’Industria e trasmesse alle Organizzazione vettoriali firmatarie del presente Accordo entro il 31 maggio 2005;

 

q      per le operazioni di ricarico, trasporto e scarico della terra di restituzione, se effettuate,  verrà riconosciuta alle tariffe di cui sopra una maggiorazione di € 0,27321 per t/bietola in peso lordo. Anche per i “Ritiri Diretti” trova applicazione, se del caso, quanto previsto ai precedenti articoli 1.A.1 e 1.B.1, a seguito della dotazione da parte degli stabilimenti di impianti automatizzati di raccolta della terra di restituzione;

 

q      prima dell’inizio della campagna verranno predisposti, a cura degli Stabilimenti e comunicati al Gruppo di Lavoro di ogni fabbrica, i programmi relativi alla gestione delle consegne; lo stesso Gruppo di Lavoro, nel corso dei ricevimenti, verificherà settimanalmente l’effettiva realizzazione del programma stesso. A consuntivo, nel caso venga accertata la mancata realizzazione settimanale del programma di cui sopra, troveranno applicazione, per le settimane in questione, le tariffe relative ai “Ritiri con Delega”, mentre verranno applicate le tariffe relative ai “Ritiri Diretti” per le settimane in cui verrà accertata la corretta esecuzione del programma.

 

Le Parti convengono che in occasione delle riunioni periodiche dei Gruppi di Lavoro delle fabbriche interessate la Parte Industriale fornirà la documentazione relativa all’attuazione del programma di estensione dei ”Ritiri Diretti” effettuati.

 

Le Parti, valutati gli impegni assunti in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali, si impegnano, per il prossimo futuro, ad ottenere un graduale progressivo riequilibrio fra le tariffe dei Trasporti Diretti e quelle con Delega, fermo restando uno scarto di almeno il 6% medio fra le suddette tariffe.

           

 

Art. 5 – Terra di restituzione

 

            Premesso che nell’interesse di tutte le Parti è necessario disincentivare il carico e il trasporto della terra, le Organizzazioni dei Vettori, le Organizzazioni bieticole e le Società saccarifere continueranno ad adoperarsi attivamente per raggiungere tale obiettivo.

                       

5.1 Franchigia terra

Per la campagna 2004/05 sul quantitativo di terra di restituzione di ogni carico che dovesse eccedere la percentuale del 3,9%, le Società saccarifere riconosceranno ai trasportatori il 100% della tariffa trasporto bietole con produttività applicata al carico in questione per la campagna 2004/05. Questa integrazione non sarà riconosciuta sulle consegne effettuate con mezzi del coltivatore (compensi chilometrici). Tale importo sarà liquidato, dietro presentazione da parte di ogni trasportatore della fattura, la cui bozza sarà predisposta dalle Società saccarifere, entro il 31 dicembre 2004.

Per la campagna 2005/06 la percentuale di terra trasportata oltre la quale scatterà l’integrazione scenderà al 3,5%.

 

5.2 Clausola di salvaguardia - Terra

            Le parti concordano che, qualora nelle future campagne la terra di restituzione media nazionale sia superiore al 6,5 %, la franchigia applicata sarà pari al 4,00 %.

L’Industria comunicherà entro il 15 dicembre di ogni anno alla Parte Vettoriale la percentuale di terra riscontrata in ciascuna campagna .

 

5.3  Terra di restituzione maggiore del 20%

Nel corso della campagna 2004/05, si procederà ad un attento monitoraggio dei carichi con terra di restituzione superiore al 20% del peso trasportato. Qualora risultasse una significativa presenza di tali casi, le Parti decideranno le opportune iniziative da adottare per la campagna 2005/2006.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6 – Fatturazione e Pagamenti

 

1)     Trasporti a tariffe “compenso chilometrico”:

a)     Le Società saccarifere – relativamente ai trasporti per i quali hanno accettato la fatturazione diretta da parte delle imprese di autotrasporto ai sensi della Risoluzione Ministeriale del 13.10.80 n.383601 della Dir. Gen.Tasse e Imposte Indirette Affari, Div.XIII che richiama la risoluzione ministeriale n.363144 del 27/7/97 (allegato n° 5) – assumono l’obbligo di pagare esse stesse alle imprese di trasporto, fatta salva la condizione prevista alla lettera c) del presente punto, nel qual caso l’obbligo si intende assunto dal bieticoltore, e previa comunicazione scritta del coltivatore allo zuccherificio interessato, come da testo di cui all’allegato n° 2, le fatture per spese di trasporto bietole emesse alle tariffe dei compensi chilometrici di cui al presente Accordo. Conseguentemente, le imprese di trasporto, salvo il caso previsto alla lettera c) del presente punto, rinunciano espressamente ad ogni rivalsa verso i bieticoltori.

 

b) Le fatture dei trasporti delle barbabietole da zucchero, ai sensi della risoluzione del Ministero delle Finanze n.383601 in data 13.10.80 (All. 5), intestate alle Società Saccarifere e dalle stesse pagate alle tariffe dei compensi chilometrici nei tempi e nei modi sotto indicati non andranno a deduzione dell’acconto spettante ai coltivatori in base al vigente Accordo Interprofessionale con le Organizzazioni Bieticole.

 

c) Nel caso in cui il coltivatore abbia nei confronti della fabbrica una situazione debitoria d’importo superiore al valore delle bietole consegnate, maggiorato del relativo compenso chilometrico, la fabbrica stessa soprassederà al pagamento della fattura trasporti, informando tempestivamente  il trasportatore interessato, sino a quando non vi sarà la necessaria copertura nel conto bietole; se ciò non dovesse avvenire la fattura verrà annullata con nota di accredito dell’Impresa di autotrasporto a favore della Società saccarifera.

 

            Premesso quanto sopra, la liquidazione delle fatture emesse alle tariffe dei “compensi chilometrici”, di cui al presente Accordo, si effettuerà come segue:

 

q      nel mese precedente la data di pagamento di cui al successivo trattino, lo zuccherificio provvederà all’elaborazione dei dati (bozze di fattura) da fornire all’Impresa di autotrasporto per l’emissione della fattura relativa ai trasporti effettuati nel mese di riferimento, valorizzati con tariffa in produttività;

 

q      per le fatture regolarmente compilate e consegnate allo stabilimento di competenza entro il giorno 5 del mese successivo a quello dell’elaborazione di cui sopra, gli importi verranno messi a disposizione alle seguenti date:

 

q      17 settembre per le consegne effettuate nei mesi di giugno e luglio

q      15 ottobre per le consegne di agosto

q      19 novembre per le consegne di settembre

q      17 dicembre per le consegne di ottobre

q      13 gennaio per le consegne da novembre a tutto dicembre

 

2)     Trasporti a tariffe “ritiro diretto”:

            La liquidazione delle fatture emesse alle tariffe di “Ritiro diretto”, di cui al presente Accordo, si effettuerà come segue:

 

q      lo zuccherificio provvederà all’elaborazione dei dati (bozze di fattura) da fornire all’Impresa di autotrasporto per l’emissione della fattura relativa ai trasporti effettuati nel mese di riferimento, valorizzati con tariffa in produttività, entro la prima decade del mese successivo alle consegne effettuate;

 

q      per le fatture regolarmente compilate e consegnate allo stabilimento di competenza entro quanto indicato nella tabella sottoindicata, tenendo conto di eventuali ritardi nella disponibilità delle bozze di fattura da parte degli autotrasportatori, gli importi verranno messi a disposizione alle seguenti date:

 

Per le bietole consegnate            Per le fatture consegnate                 Pagamento da          

a tutto il :                               in stabilimento entro il:                      effettuarsi entro il:

 

30 giugno                               20 luglio                                      2 agosto

31 luglio                                 20 agosto                                     1 settembre

31 agosto                                20 settembre                                           1 ottobre

30 settembre                          20 ottobre                                                4 novembre

31 ottobre                               20 novembre                                           3 dicembre

30 novembre                          20 dicembre                                            13 gennaio

 

            Qualora lo zuccherificio non provveda alla messa a disposizione delle somme, nei termini di cui sopra, delle fatture regolarmente compilate e consegnate alla scadenza fissata e coperte dal valore in conto bietole dal bieticoltore nel caso di trasporto alle tariffe “compenso chilometrico”, lo zuccherificio medesimo riconoscerà sulle somme stesse, a partire dalla data nella quale doveva aver luogo la messa a disposizione delle somme e sino alla data di effettuazione del pagamento stesso, l’interesse alla media denaro – lettera del tasso EURIBOR a tre mesi applicato dagli Istituti di Credito rilevato alla data di ogni singola scadenza di pagamento, dietro emissione di specifica fattura da parte della ditta di autotrasporto.

 

        E’ data facoltà alle Imprese di trasporto di informarsi presso le singole Società saccarifere circa la loro possibilità di rispettare o meno le date di pagamento sopra previste. In caso di incertezza o di presumibili forti ritardi, le Imprese di trasporto prenderanno accordi con le singole Società interessate al fine di trovare una procedura che consenta loro di poter evitare un esborso dell’I.V.A. anticipato rispetto alla data effettiva di pagamento.

 

      Nessun compenso chilometrico verrà riconosciuto ai coltivatori per i trasporti effettuati in applicazione degli articoli 6.1 e 6.2 del presente Accordo.

 

 

 

 

Art. 7 – Validita’  Accordo

 

Le Parti convengono che i riferimenti economico-normativi contenuti nel presente Accordo, valido per le campagne saccarifere 2004/05 e 2005/06, sono validi su tutto il territorio nazionale, anche laddove la campagna saccarifera sia già iniziata.

 

Art. 8 – Comitato Paritetico

 

Al fine di derimere eventuali controversie interpretative in materia di applicazione del presente Accordo, si costituisce un comitato paritetico formato da due rappresentanti delle Organizzazioni vettoriali firmatarie del presente Accordo e da due rappresentanti delle Società saccarifere. Tale comitato si riunirà ogni qualvolta una delle Parti interessate ne farà formale richiesta.

 

Art. 9 – Quota Associativa

 

            La quota associativa potrà essere adottata a livello territoriale con accordi tra le Rappresentanze delle Parti.


 

Fita – Cna

Assozucchero

 

Fai

 

ITALIA ZUCCHERI

Fiap.(L)

SFIR

 

Confartigianato Trasporti

Gruppo SADAM  Zuccherifici

 

Sna Casa

Zuccherificio del Molise

 

Ancs. T/Lega Coop

Co.Pro.B

 

Federlavoro e Servizi-CCI

 

 

Unitai

ANB

 

Anita

CNB

 

ANCOSEL -AGCI

ABI

 

 

UNB

 

 

ABM

 

 

 

 

Cesena 28 giugno 2004


 ALLEGATO 1 

 

ACCORDO NAZIONALE TRASPORTO BIETOLE PER LA

CAMPAGNA 2004/05 e 2005/06 del  28 GIUGNO 2004

 

A)   ELENCO STABILIMENTI NEI QUALI IL TRASPORTO IN FORMA “RITIRO DIRETTO” E’ INIZIATO ANTECEDENTEMENTE ALLA  CAMPAGNA 2001/02

 

Italia Zuccheri S.p.A.                                                    Bondeno

                                                                                                Casei Gerola

 

Gruppo SADAM          Zuccherifici                               San Quirico

                                                                                    Castiglion Fiorentino

 

S.F.I.R. S.p.A.                                                              Forlimpopoli

                                                                                                Pontelagoscuro

                                                                                                San Pietro in Casale

                                                                                                Foggia

 

ZUCCH. DEL MOLISE S.p.A.                                             Termoli

 

 

B)   ELENCO STABILIMENTI NEI QUALI IL TRASPORTO IN FORMA “RITIRO DIRETTO” E’ INIZIATO NELLA CAMPAGNA 2001/02

 

Italia Zuccheri S.p.A.                                                 Contarina, Finale Emilia, Pontelongo

 

Gruppo SADAM Zuccherifici                         Russi

 

Co.Pro.B. S.c.a r.l.                                     Minerbio

                                                                                                Ostellato

 

 

C)   ELENCO STABILIMENTI NEI QUALI IL TRASPORTO IN FORMA “RITIRO DIRETTO” E’ INIZIATO NELLA CAMPAGNA 2002/03

 

Gruppo SADAM Zuccherifici                                Jesi

                                                                                                Fermo

                                                                                                Celano

                                                                                                Villasor

 

 

 

 

ACCORDO NAZIONALE TRASPORTO BIETOLE PER LA

CAMPAGNA 2004/05 e 2005/06 DEL 28 GIUGNO 2004

 

TRASPORTI DA PIARDA A FABBRICA E/O FABBRICA CON MEZZI NOLEGGIATI DALLA FABBRICA

 

TARIFFE COMPENSI CHILOMETRICI

 

Allegato A/1/2004                                 Tariffa Compensi Chilometrici 2004

 

 

 

TARIFFE TRASPORTI DA AZIENDE AGRICOLE A ZUCCHERIFICIO E/O PIARDE CON MEZZI NOLEGGIATI DALLA FABBRICA (“RITIRI DIRETTI”)

 

Allegato B/1/2004                                 Italia Zuccheri - Stabilimento BONDENO

 

Allegato B/2/2004                                 Eridania –Sadam : Stabilimento di SAN QUIRICO

 

Allegato B/3/2004                                 Italia Zuccheri - Stabilimento di CASEI GEROLA

 

Allegato B/4/2004 Italia Zuccheri : Stabilimenti di CONTARINA, FINALE EMILIA, PONTELONGO

 

Allegato B/5/2004 Eridania –Sadam : Stabilimento RUSSI

 

Allegato B/6/2004 COPROB: MINERBIO e OSTELLATO

 

Allegato B/7/2004 Zuccherificio del Molise

 

Allegato B/8/2004 SFIR Nord: Stabilimenti di S.PIETRO IN CASALE – PONTELAGOSCURO E FORLIMPOPOLI

 

Allegato B/9/2004 SFIR Sud: Stabilimento di FOGGIA-INCORONATA escluso comprensorio CROTONE

 

Allegato B/10/2004 SFIR Sud: Comprensorio di CROTONE

 

Allegato B/11/2004 Gruppo SADAM: Stabilimenti di IESI, FERMO, CELANO CASTIGLION FIORENTINO e VILLASOR

 


DICHIARAZIONE A VERBALE DELL’ACCORDO NAZIONALE TRASPORTO

BARBABIETOLE DA ZUCCHERO CAMPAGNE 2004/05 E 2005/06

 

q      Le Parti dichiarano che, agli effetti dell’Accordo per il trasporto delle barbabietole da  zucchero:

·       si definisce trasporto intermodale quello eseguito parte per ferrovia e parte per strada, utilizzando veicoli adibiti al trasporto di contenitori. Il trasporto su strada è, in tale servizio, parte integrante di quello ferroviario e costituisce una fase necessaria e complementare a monte e a valle della tratta ferroviaria;

·       il Gestore Intermodale (MTO) è il soggetto che fornisce un servizio omnicomprensivo nei confronti dell’Industria Saccarifera ed è committente nei confronti del vettore stradale;

·       l’Industria Saccarifera si attiverà affinché, a parità di condizioni economiche e di servizio, il gestore intermodale (MTO) utilizzi, per la tratta su gomma, imprese tradizionali del trasporto delle barbabietole.

·       l’Industria Saccarifera è committente del MTO e soggetto organizzatore dei conferimenti (in senso lato). L’industria saccarifera si attiverà per il buon fine dei rapporti economici tra  MTO e Autotrasportatori.

·       le Industrie Saccarifere si impegnano ad organizzare le operazioni in maniera da non provocare interferenze fra servizio intermodale e trasporto su gomma;

·       fra le Parti firmatarie il presente Accordo Nazionale viene costituita una apposita Commissione (Art. 9) per il monitoraggio, la verifica ed il controllo sulla evoluzione dei trasporti intermodali.

·       Al fine di monitorare, verificare e controllare l’evoluzione dei trasporti intermodali, si costituisce una commissione formata da 3 rappresentanti delle Organizzazioni vettoriali firmatarie del presente Accordo e dai rappresentanti delle Società saccarifere interessate oltre ad un rappresentante Assozucchero. Tale comitato si riunirà entro il 30 novembre di ogni anno.

 

Cesena 28 giugno 2004


DICHIARAZIONE A VERBALE DELL’ACCORDO NAZIONALE TRASPORTO

 

BARBABIETOLE DA ZUCCHERO CAMPAGNE 2004/05 E 2005/06

 

 

Negli stabilimenti in cui dovesse verificarsi la sospensione temporanea della lavorazione (anno 2004), le Parti convengono di attivare le rispettive rappresentanze locali al fine di valutare tutte le condizioni operative del conferimento delle barbabietole.

 

 

 

Cesena 28 giugno 2004