LINEE GUIDA ACCORDO NAZIONALE TRASPORTO  BARBABIETOLE DA ZUCCHERO CAMPAGNE 2004/05 E 2005/06

 

 

 

Nel quadro dell’autonomia imprenditoriale ed organizzativa dei vettori e degli utenti e della conseguente libera scelta del rispettivo contraente tra:

 

-                  le Organizzazioni bieticole

-                  le Società saccarifere

-                  le Organizzazioni dei vettori: FITA-CNA, FAI, FIAP.L, Confartigianato Trasporti, SNA CASA, ANCS.T/LEGA COOP, ANCOSEL-AGCI, Federlavoro e Servizi C.C.I., UNITAI, ANITA, FIT-CISL, UILT, FILT-CGIL, in rappresentanza  dei vettori iscritti all’Albo Nazionale delle Imprese di Autotrasporto (d’ora innanzi “Le Parti”);

 

 

a conclusione di vari incontri, a Bologna, in data 16 giugno 2004,

 

 

concordano quanto segue:

1.   Tariffe.

 

Le Tariffe dei trasporti sono quelle relative alla campagna 2003/04 (tabella base) maggiorate come segue:

 

Campagna 2004/05:

-                  distanze fino a Km. 140 + 0,35%;

-                  distanze oltre Km. 140 + 1,35%;

 

Campagna 2005/06 (calcolate su tariffa 2004/05):

-                  distanze fino a Km. 140 + 0,40%;

-                  distanze oltre Km. 140 + 1,00%.

 

2.     Franchigia Terra.

 

Per la campagna 2004/05 la franchigia terra è fissata in 3,90%.

Per la campagna 2005/06 la franchigia terra è fissata in 3,50%.

 

3.     Plafond locale.

 

Campagna 2004/05. Per ogni singolo stabilimento verrà messo a disposizione un importo forfetario pari allo 0,85% della media del costo del trasporto sostenuto da ciascuna fabbrica nel biennio 2002/03 – 2003/04.

Campagna 2005/06.  Per ogni singolo stabilimento verrà messo a disposizione un importo forfetario pari all’1,00% della media del costo del trasporto sostenuto da ciascuna fabbrica nel biennio 2003/04 – 2004/05. L’importo destinato a tale campagna non potrà essere inferiore a quello erogato nella campagna 2004/05.

Tali importi saranno destinati secondo le indicazioni fornite dai rappresentanti locali di almeno tre delle Associazioni firmatarie del presente Accordo e condivise dai rappresentanti della fabbrica interessata.

 

4.     Clausola di salvaguardia.

 

Campagna 2004/05

A titolo di clausola di salvaguardia, le Parti concordano che eventuali aumenti/riduzioni del prezzo del gasolio intervenuti nei periodi 1/9/02 – 31/8/03 e 1/9/03 – 31/8/04 (costo medio ponderale di ciascun periodo come da rilevazione ufficiale costo alla pompa AGIP), se superiori all’1% (franchigia), determineranno una variazione delle tariffe applicate pari al 25 % dello scostamento percentuale accertato. Le Parti si incontreranno entro il 6 settembre 2004 per la verifica dei dati in oggetto.

 

Campagna 2005/06

A titolo di clausola di salvaguardia, per la campagna 2005/06, si conviene di considerare il costo del trasporto al I° settembre 2004 formato dalle sotto-elencate voci a fianco delle quali è indicata la relativa incidenza percentuale:

 

1.     Gasolio incidenza 25 %;

2.     Personale incidenza 40 %;

3.     Ammortamento incidenza 18 %;

4.     Pneumatici incidenza 7 %;

5.     Manutenzione incidenza 10 % (da non considerare).

 

Le Parti concordano che i valori di riferimento iniziali da attribuire a ciascuna delle voci sopra indicate, saranno definiti entro il 6 settembre 2004.

 

Eventuali aumenti/riduzioni unitari rilevati all’1/9/2005 per ciascuna delle voci sopra indicate (per il gasolio costo medio ponderale di ciascun periodo come da rilevazione ufficiale costo alla pompa AGIP) comportanti un incremento/decremento di costo complessivo uguale o superiore al 3,33% del 90% del costo totale (e quindi il 3,00% di quest’ultimo) renderanno necessaria la convocazione delle Parti per discutere se ed in quale entità eventualmente variare le tariffe applicate per la campagna di riferimento.

 

Analogamente si procederà se alle medesime date dovesse intervenire un incremento/decremento del prezzo di intervento dello zucchero (al netto della eventuale regionalizzazione di detto prezzo), uguale o superiore al 3,00%.

 

Qualora l’aumento del prezzo del gasolio intervenuto nel periodo di vigenza dell’Accordo originasse un incremento superiore all’1,00%, la percentuale relativa a tale incremento (25%) verrà liquidata col saldo della campagna 2005/06.

 

Le Parti si incontreranno entro il 6 settembre 2005 per la verifica dei dati in questione.

 

5.     Pagamento Acconti e Saldo.

 

Tutti i pagamenti verranno anticipati di una settimana rispetto a quelli fissati per la campagna 2003/04.

 

 

 

 

Fita – Cna

Assozucchero

 

 

Fai

Gruppo Eridania

Fiap.L

SFIR

 

Confartigianato Trasporti

Gruppo SADAM

 

Sna Casa

Zuccherificio del Molise S.p.A

 

Ancs. T/Lega Coop

Co.Pro.B Soc.Coop. r.l.

 

Federlavoro e Servizi-CCI

 

 

Unitai

ANB

 

Anita

CNB

 

Fit-Cisl

ABI

 

Uilt

UNB

 

Filt-Cgil

Cons.Ma.Ca

 

ANCOSEL - AGCI

ABM

 

 

Bologna 16 giugno 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE LINEE GUIDA DELL’ACCORDO TRASPORTO BIETOLE CAMPAGNE 2004/05 E 2005/06

 

Le Parti dichiarano che, agli effetti dell’Accordo per il trasporto delle barbabietole da  zucchero:

·       si definisce trasporto intermodale quello eseguito parte per ferrovia e parte per strada, utilizzando veicoli adibiti al trasporto di contenitori. Il trasporto su strada è, in tale servizio, parte integrante di quello ferroviario e costituisce una fase necessaria e complementare a monte e a valle della tratta ferroviaria;

·       il Gestore Intermodale (MTO) è il soggetto che fornisce un servizio omnicomprensivo nei confronti dell’Industria Saccarifera ed è committente nei confronti del vettore stradale;

·       l’industria Saccarifera si attiverà affinché, a parità di condizioni economiche e di servizio, il gestore intermodale (MTO) utilizzi, per la tratta su gomma, imprese tradizionali del trasporto delle barbabietole.

·       l’industria Saccarifera è committente del MTO e soggetto organizzatore dei conferimenti (in senso lato). L’industria saccarifera si attiverà per il buon fine dei rapporti economici tra  MTO e Autotrasportatori.

·       le Industrie Saccarifere si impegnano ad organizzare le operazioni in maniera da non provocare interferenze fra servizio intermodale e trasporto su gomma;

·       fra le Parti firmatarie il presente Accordo Nazionale viene costituita una apposita Commissione (Art. 9) per il monitoraggio, la verifica ed il controllo sulla evoluzione dei trasporti intermodali.