LINEE GUIDA
ACCORDO NAZIONALE TRASPORTO BARBABIETOLE
DA ZUCCHERO CAMPAGNE 2004/05 E 2005/06
Nel quadro dell’autonomia imprenditoriale ed organizzativa dei vettori e degli utenti e della conseguente libera scelta del rispettivo contraente tra:
-
le
Organizzazioni bieticole
-
le
Società saccarifere
-
le
Organizzazioni dei vettori: FITA-CNA, FAI, FIAP.L, Confartigianato Trasporti,
SNA CASA, ANCS.T/LEGA COOP, ANCOSEL-AGCI, Federlavoro e Servizi C.C.I., UNITAI,
ANITA, FIT-CISL, UILT, FILT-CGIL, in rappresentanza dei vettori iscritti all’Albo Nazionale delle Imprese di
Autotrasporto (d’ora innanzi “Le Parti”);
a conclusione di vari
incontri, a Bologna, in data 16 giugno 2004,
concordano quanto segue:
1. Tariffe.
Le Tariffe dei trasporti
sono quelle relative alla campagna 2003/04 (tabella base) maggiorate come
segue:
Campagna
2004/05:
-
distanze
fino a Km. 140 + 0,35%;
-
distanze
oltre Km. 140 + 1,35%;
Campagna
2005/06 (calcolate su tariffa 2004/05):
-
distanze
fino a Km. 140 + 0,40%;
-
distanze
oltre Km. 140 + 1,00%.
2. Franchigia Terra.
Per la campagna 2004/05 la franchigia terra è
fissata in 3,90%.
Per la campagna 2005/06 la franchigia terra è
fissata in 3,50%.
3. Plafond locale.
Campagna 2004/05. Per ogni singolo
stabilimento verrà messo a disposizione un importo forfetario pari allo 0,85%
della media del costo del trasporto sostenuto da ciascuna fabbrica nel biennio
2002/03 – 2003/04.
Campagna 2005/06. Per ogni singolo stabilimento verrà messo a disposizione un
importo forfetario pari all’1,00% della media del costo del trasporto sostenuto
da ciascuna fabbrica nel biennio 2003/04 – 2004/05. L’importo destinato a tale
campagna non potrà essere inferiore a quello erogato nella campagna 2004/05.
Tali importi saranno
destinati secondo le indicazioni fornite dai rappresentanti locali di almeno
tre delle Associazioni firmatarie del presente Accordo e condivise dai
rappresentanti della fabbrica interessata.
4. Clausola di salvaguardia.
Campagna
2004/05
A titolo di clausola di
salvaguardia, le Parti concordano che eventuali aumenti/riduzioni del prezzo
del gasolio intervenuti nei periodi 1/9/02 – 31/8/03 e 1/9/03 – 31/8/04 (costo
medio ponderale di ciascun periodo come da rilevazione ufficiale costo alla
pompa AGIP), se superiori all’1% (franchigia), determineranno una variazione
delle tariffe applicate pari al 25 % dello scostamento percentuale accertato.
Le Parti si incontreranno entro il 6 settembre 2004 per la verifica dei dati in
oggetto.
Campagna
2005/06
A titolo di clausola di
salvaguardia, per la campagna 2005/06, si conviene di considerare il costo del
trasporto al I° settembre 2004 formato dalle sotto-elencate voci a fianco delle
quali è indicata la relativa incidenza percentuale:
1.
Gasolio
incidenza 25 %;
2.
Personale
incidenza 40 %;
3.
Ammortamento
incidenza 18 %;
4.
Pneumatici
incidenza 7 %;
5.
Manutenzione
incidenza 10 % (da non considerare).
Le Parti concordano che i
valori di riferimento iniziali da attribuire a ciascuna delle voci sopra
indicate, saranno definiti entro il 6 settembre 2004.
Eventuali aumenti/riduzioni
unitari rilevati all’1/9/2005 per ciascuna delle voci sopra indicate (per il
gasolio costo medio ponderale di ciascun periodo come da rilevazione ufficiale
costo alla pompa AGIP) comportanti un incremento/decremento di costo
complessivo uguale o superiore al 3,33% del 90% del costo totale (e quindi
il 3,00% di quest’ultimo) renderanno necessaria la convocazione delle Parti
per discutere se ed in quale entità eventualmente variare le tariffe applicate
per la campagna di riferimento.
Analogamente si procederà se
alle medesime date dovesse intervenire un incremento/decremento del prezzo di
intervento dello zucchero (al netto della eventuale regionalizzazione di detto
prezzo), uguale o superiore al 3,00%.
Qualora l’aumento del prezzo
del gasolio intervenuto nel periodo di vigenza dell’Accordo originasse un
incremento superiore all’1,00%, la percentuale relativa a tale incremento (25%)
verrà liquidata col saldo della campagna 2005/06.
Le
Parti si incontreranno entro il 6 settembre 2005 per la verifica dei dati in questione.
5.
Pagamento
Acconti e Saldo.
Tutti i pagamenti verranno anticipati di una
settimana rispetto a quelli fissati per la campagna 2003/04.
|
Fita – Cna |
Assozucchero |
|
Fai |
Gruppo Eridania |
|
Fiap.L |
SFIR |
|
Confartigianato
Trasporti |
Gruppo SADAM |
|
Sna Casa |
Zuccherificio del
Molise S.p.A |
|
Ancs. T/Lega Coop |
Co.Pro.B Soc.Coop. r.l. |
|
Federlavoro e
Servizi-CCI |
|
|
Unitai |
ANB |
|
Anita |
CNB |
|
Fit-Cisl |
ABI |
|
Uilt |
UNB |
|
Filt-Cgil |
Cons.Ma.Ca |
|
ANCOSEL - AGCI |
ABM |
Bologna 16 giugno 2004
DICHIARAZIONE A VERBALE
DELLE LINEE GUIDA DELL’ACCORDO TRASPORTO BIETOLE CAMPAGNE 2004/05 E 2005/06
Le
Parti dichiarano che, agli effetti dell’Accordo per il trasporto delle
barbabietole da zucchero:
· si definisce trasporto
intermodale quello eseguito parte per ferrovia e parte per strada, utilizzando
veicoli adibiti al trasporto di contenitori. Il trasporto su strada è, in tale
servizio, parte integrante di quello ferroviario e costituisce una fase
necessaria e complementare a monte e a valle della tratta ferroviaria;
· il Gestore Intermodale (MTO) è il soggetto che fornisce un servizio
omnicomprensivo nei confronti dell’Industria Saccarifera ed è committente nei
confronti del vettore stradale;
· l’industria Saccarifera si
attiverà affinché, a parità di condizioni economiche e di servizio, il gestore
intermodale (MTO) utilizzi, per la tratta su gomma, imprese tradizionali del
trasporto delle barbabietole.
· l’industria Saccarifera è
committente del MTO e soggetto organizzatore dei conferimenti (in senso lato).
L’industria saccarifera si attiverà per il buon fine dei rapporti economici
tra MTO e Autotrasportatori.
· le Industrie Saccarifere si
impegnano ad organizzare le operazioni in maniera da non provocare interferenze
fra servizio intermodale e trasporto su gomma;
· fra le Parti firmatarie il
presente Accordo Nazionale viene costituita una apposita Commissione (Art. 9)
per il monitoraggio, la verifica ed il controllo sulla evoluzione dei trasporti
intermodali.