
La barbabietola
da zucchero
I vincoli degli accordi GATT
Norme innovative
hanno caratterizzato la campagna bieticolo-saccarifera europea. I nuovi accordi
GATT hanno reso, infatti, necessario apportare adattamenti alla regolamentazione
comunitaria del settore bieticolo-saccarifero, a partire dalla campagna 1995/96.
Gli aspetti di tale accordo che qui maggiormente interessano riguardano:
accesso
al mercato: la protezione della produzione europea di zucchero (garantita
fino alla campagna 1994 da un sistema di "prelievi" all’importazione)
dalla campagna 1995 viene assicurata alla frontiera comune da una "tariffa
doganale" (et = equivalente tariffario) uguale, all’inizio del
periodo, alla differenza fra il prezzo mondiale (fob) dello zucchero
ed il suo prezzo di intervento sul mercato comunitario, maggiorato del
10%. Come periodo di riferimento per il calcolo è stato assunto
quello degli anni 1986-1990. L’equivalente tariffario concordato in 52,40
euro/q, (regolamento (CE) n. 1395/95) dovrà essere ridotto del
20% nei sei anni dal 1995 al 2000. Per l’anno 1995 l’equivalente tariffario
per lo zucchero è stato fissato in 50,7 euro/q. Una maggiore protezione
del mercato interno dalle eccessive fluttuazioni dei prezzi sul mercato
mondiale viene assicurato da un importo mobile (clausola di salvaguardia
speciale) che viene aggiunto automaticamente alla tariffa doganale comune3.
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Questo meccanismo scatta quando il prezzo all'importazione cade oltre il 10% sotto il prezzo medio (1986-1990) di importazione zucchero (cif) nella Ce. Il prezzo di scatto (prezzo limite) della clausola di salvaguardia è stato fissato in 531 euro/t (regolamento Ce) n. 1423/95). L'importo aggiunto alla tariffa di base (diritto addizionale) cresce proporzionalmente allo scarto tra il prezzo reale di importazione (reso cif Amsterdam - prezzo rappresentativo) ed il prezzo limite. Si rimanda, in proposito, allo schema di regolamentazione del settore esposto nel vol. XLVII dell'Annuario dell'agricoltura italiana, cap. XVIII, p. 414. I coefficienti di riduzione per l'Italia sono i seguenti: quota "A" = 0,082491; quota "B" = 0,015514. La riduzione dell'aiuto prevista a partire dalla campagna 1995/96 fa riferimento al valore unitario della campagna 1994/95 e cioè: euro 140,6 milioni = 9,00 euro/q zucchero (valore arrotondato) q 15.682.500 Per effetto dell'eliminazione dello "switch-over" l'importo risulta di: 9x1,207509=10,87 euro/q. Il regolamento prevede che tale importo sia ridotto per tutte e tre le aree, nella prima campagna del 25% (8,15 euro/q). |
il
vincolo all’esportazione che si compone di due misure: a) vincolo
di riduzione quantitativo: riduzione del 20% delle esportazioni sovvenzionate
(ad esclusione di quelle di zucchero originarie degli ACP e dell’India),
con riferimento al tonnellaggio medio del periodo di riferimento 1986-1990).
Nei sei anni dal 1995 al 2000 la quantità di riferimento, fissata
in 1.617.000 tonnellate di zucchero, deve essere ridotta di 339.600, per
raggiungere il valore minimo di 1.277.400 tonnellate; b) vincolo di
riduzione del bilancio: riduzione del 36%, in sei anni, delle "sovvenzioni
all’esportazione" dello zucchero "A" e "B" di origine comunitaria, con
riferimento al valore medio dei bilanci del periodo 1986-1990 fissato
in Meuro 776,5. La forte diminuzione del periodo, pari a 279,5 Meuro (valore
finale nel 2000 = Meuro 497), determinerà certamente un calo delle
sovvenzioni all’esportazione (restituzioni all’esportazione) riconosciute
ai produttori comunitari.
I suddetti vincoli hanno un margine di flessibilità nel periodo,
ma devono rispettare i valori finali previsti dall’accordo. Questi ultimi
due vincoli sono quelli che potranno esercitare una maggiore influenza
sull’evoluzione del settore bieticolo-saccarifero comunitario.
La nuova regolamentazione del settore bieticolo-saccarifero europeo
– Dopo aver approvato (con la decisione 94/800/CE) gli accordi GATT
, il Consiglio dell’Unione europea ha definito le nuove norme che ne conseguono
per l’OCM nel settore dello zucchero, fissate con regolamento (CE) n.
1101/95 (recante modifiche al regolamento CEE) n. 1785/81), e valide per
le sei campagne dal 1995/1996 al 2000/2001 (GUCE n. 110 del 17 maggio
1995) . Tale normativa è finalizzata, anzitutto, alla necessità
di proseguire nel controllo della produzione di zucchero coperta da garanzia
di prezzo e di collocamento, per far fronte agli impegni assunti nel quadro
del GATT, cioè quelli di: ridurre le esportazioni, sia come quantità
che come importo di finanziamento; continuare ad importare, nell’ambito
degli accordi con i Domini d’Oltre Mare francesi (DOM) e con i paesi ACP
nonché con l’India, le quantità di zucchero necessarie all’approvvigionamento
delle proprie raffinerie. La nuova regolamentazione comunitaria proroga,
pertanto, per un periodo di sei anni (corrispondenti al periodo di transizione
previsto dall’Accordo GATT) il precedente sistema di organizzazione del
mercato dello zucchero, basato sul principio della responsabilità
finanziaria integrale dei produttori, per le perdite derivanti dallo smaltimento
delle eccedenze di produzione nell’ambito delle quote e sulle garanzie
di prezzi e di smercio, differenziati per quote di produzione assegnate
alle singole imprese comunitarie.
E’ stata, quindi, riconfermata l’entità delle quote di produzione
"A" e "B" di zucchero (isoglucosio e inulina) già precedentemente
assegnate ai singoli Stati membri.
Resta pure riconfermato il sistema di autofinanziamento del settore attraverso
la riscossione delle seguenti penali:
Il
60% di tali contributi resta a carico dei bieticoltori. Nel sistema di controllo
della produzione è stato, tuttavia, inserito uno strumento di gestione
che permette l’adeguamento (per una o più campagne di commercializzazione)
delle garanzie risultanti dal sistema delle quote qualora (al 1° ottobre
per ciascuna campagna di commercializzazione) dovesse apparire che il volume
dell’esportazione risulti superiore agli impegni assunti nell’ambito dell’Accordo
GATT, tenuto conto del consumo, della produzione, delle importazioni, delle
scorte e dei riporti, nonché della perdita media prevista a carico
del regime di autofinanziamento. Le quote delle singole imprese dovranno,
in tal caso, essere ridotte applicando un coefficiente di ripartizione,
che non dovrà alterare l’equilibrio esistente in materia di quote
e di partecipazione agli oneri gravanti sulla produzione. E’ stato, quindi,
calcolato, per ogni Stato membro, un coefficiente di riduzione delle garanzia
per la quota "A" e della "garanzia per la quota B", sulla base degli oneri
massimi alle stesse riferito (2% del prezzo di intervento dello zucchero
per la quota "A" e 39,5% del prezzo di intervento per la quota "B").
Per quanto concerne gli aiuti nazionali, il regolamento (CE) n. 1101/95
riconosce che in Italia la produzione delle barbabietole, a motivo della
sua specificità e della dimensione delle aziende agricole, incontra
difficoltà nell’applicazione dei moderni metodi di coltivazione nelle
regioni del Nord e del Centro, seppure in misura sempre minore nel Nord.
Le suddette difficoltà persistono tuttavia nelle regioni meridionali,
in ritardo dal punto di vista dello sviluppo e dell’adeguamento strutturale,
laddove la coltivazione della barbabietola è ritenuta indispensabile
per evitare, anzitutto, il ritorno alla monocoltura.
L’Italia è quindi autorizzata a concedere un aiuto, a partire dalla
campagna 1994/95, da distribuire su cinque campagne di commercializzazione
nel Nord e nel Centro e su sei campagne nel Sud.
L’aiuto di adattamento, autorizzato a favore dei produttori di barbabietole,
può essere concesso solo per la quantità di zucchero ottenuta
da ciascuna impresa nel limite delle proprie quote "A" e "B". L’importo
unitario dell’aiuto nelle singole regioni non può superare per 100
kg di zucchero bianco i seguenti valori:
| (in euro) | Nord | Centro | Sud |
| nella campagna 1995/96 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |
| nella campagna 1996/97 | 5,43 | 5,43 | 7,61 |
| nella campagna 1997/98 | 3,8 | 4,35 | 7,06 |
| nella campagna 1998/99 | 2,17 | 3,26 | 6,52 |
| nella campagna 1999/2000 | 1,09 | 2,17 | 5,98 |
| nella campagna 2000/2001 | - | - | 5,43 |