Il 15 dicembre 1993, i 117 Paesi partecipanti all’Uruguay Round (UR) hanno raggiunto l’accordo di principio, a Ginevra, sul progetto di atto finale che è stato sottoscritto ufficialmente a Marrakech il 15 aprile 1994.
I negoziati dell’U.R. sono iniziati ufficialmente a Punta del Este nel 1986. Contrariamente ai rounds precedenti (Kennedy R., Tokio R.), l’agricoltura è stata inclusa come un settore di negoziazione a parte intera. Dopo il fallimento dei negoziati a Bruxelles nel 1990, il Direttore generale dell’epoca, A. Dunkel, presentava nel 1992 un progetto di compromesso. Progetto che costituisce la base dell’accordo finale, benchè sia stato un poco modificato dal preaccordo di Blair House tra CEE e USA del 22 novembre 1993 (preparato dalla riforma della PAC del 1992) e dall’adattamento del periodo di transizione 1995-2001, concordato all’ultimo minuto tra USE e CEE a Bruxelles nel novembre 1993.
In rapporto alle gravi ripercussioni che sarebbero potute derivare per il settore bietola - zucchero dall’adozione pura e semplice del Progetto Dunkel, quelle che alla fine risuletranno saranno meno pesanti grazie ad una serie di adattamenti successivi molto particolari.

ACCESSO AL MERCATO
Le misure di protezione alla frontiera (prelievi - fino al 1994) sono convertite in "tariffe doganali comuni" (tarifficazione). Queste tariffe sono ridotte del 20% in un periodo di 6 anni.
Le tariffe (et = equivalente tariffario) saranno uguali, all’inizio del periodo, alla differenza fra il prezzo mondiale (FOB) dello zucchero ed il suo prezzo di intervento sul mercato comunitario maggiorato del 10%.
Il periodo di riferimento per il calcolo è 1986 - 1990.

Calcolo dell’equivalente tariffario  
Prezzo di intervento dello zucchero in Euro verde (A) per q.le 54,18
Coefficiente di correzione monetaria del periodo 1,1332595
Prezzo di intervento dello zucchero in Euro amministrativo (B) 61,40
Contributo magazzinaggio Euro (B) 4,34
Preferenza comunitaria (10% prezzo intervento) Euro (B) 6,14
Prezzo di riferimento CEE Euro (B) 71,88
Prezzo di riferimento mercato mondiale (da dedurre) Euro (B) 19,50
Equivalente tariffario (et) Euro (B) per q.le (52,38)

Tariffa di base (per tonnellata):
Valore periodo 1986-1990 1-7-1995 1-7-1996 1-7-1997 1-7-1998 1-7-1999 1-7-2000 al 2001
Euro 524 506,50 489,00 471,50 454,00 436,50 419,00 (105,00)
-20%


Clausole di salvaguardia
Al fine di proteggere il mercato della CEE dalle fluttuazioni eccessive di prezzi sul mercato mondiale viene aggiunto automaticamente alla tariffa un elemento mobile chiamato "clausola di salvaguardia speciale".
Questo meccanismo scatta quando il prezzo all’importazione cade oltre il 10% sotto il prezzo medio (1986-1990) di importazione zucchero (CIF) nella CEE. Il prezzo di scatto (prezzo limite) della clausola di salvaguardia è stato fissato in 531 Euro/Ton.
L’importo aggiunto alla tariffa base (diritto addizionale) cresce proporzionalmente allo scarto tra il prezzo reale di importazione (reso CIF Amsterdam - prezzo rappresentativo) ed il prezzo limite.

Metodo di calcolo del prezzo di scatto (p)
  DIRITTO ADDIZIONALE
DIFFERENZA (d) Applicabile Massimo/Tranche
d1 < 0,10 p 0  
(0,40 p - 0,10 p) x 0,20    
0,10 p < d2 < 0,40 p (d2 - 0,10 p) x 0,30 (0,40 p - 0,10 p)x 0,30=
(0,60 p - 0,40 p) x 0,50    
0,40 p < d3 < 0,60 p A+(d3 -0,40 p) x 0,50 (0,60 p - 0,40 p)x 0,50=
(0,75 p - 0,60 p) x 0,70    
0,60 p < d4 < 0,75 p A+B+(d4 -0,60 p) x 0,70 (0,75 p - 0,60 p)x 0,70=
     
d5 > 0,75 p
A+B+C+(d5 - 0,75 p) x 0,90  
 
Esempio        
Prezzo limite (tonnellata) Euro 531,00 (p)    
Prezzo rappresentativo (CIF Amsterdam) Euro 273, 40   (al 01-07-95)  
  Euro 257,60 (d)    
      pari al 48,51%  
A = (0,40 p - 0,10p) x 0,30 = 0,30 p x 0,30 = (531 x 0,30) x 0,30 = Euro 47,79
B = (0,4851 p - 0,40 p) x 0,50 = 0,0851 p x 0,50 = (531 x 0,0851) x 0,50 = Euro 22,59
Diritto addizionale arrotondato (al 01-07-95) 70,40

Tariffa di base (Tonn.)

1-7-1995 1-7-1996 1-7-1997 1-7-1998 1-7-1999 1-7-2000
Euro 506,50 489,00 471,50 454,00 436,50 419,00

  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Prezzo rappresentativo 273,40 273,40 273,40 273,40 273,40 273,40
Tariffe di base 506,50 489,00 471,50 454,00 436,50 419,00
Diritto addizionale totale (A+B) 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40
Prezzo di entrata 850,30 832,80 815,30 797,80 780,30 762,80
Prezzo di entrata (sistema 1994) 768,90 768,90 768,90 768,90 768,90 768,90
Tariffa totale (1995) 576,90 559,40 541,90 524,40 506,90 489,40
Vecchio prelievo (sistema 1994) 495,50 495,50 495,50 495,50 495,50 495,50

Prezzo di soglia calcolato col sistema attuale (1994)
Prezzo indicativo Euro/Ton. 665,00
Contributo magazz. Euro/Ton. 36,20
Trasporto Nord / Francia / Palermo Euro/Ton. 67,70
Prezzo di entrata Euro/Ton. 768,90

ACCESSO CORRENTE
La lista depositata indica un tonnellaggio corrente di zucchero di 1.565.000 tonnellate equivalenti in bianco.
Questo tonnellaggio può spiegarsi con 1.304.700 tonnellate di zucchero ACP e dell’India, ed il saldo delle importazioni al Portogallo.
Vincolo di accesso minimo
Il tonnellaggio di equivalente zucchero bianco importato nel corso degli anni 1986/1987/1988 è fissato in 1.876.000 tonnellate di zucchero, compreso quello contenuto nei prodotti zuccherati.

VINCOLO ALL’ESPORTAZIONE
Nella lista depositata la CEE indica espressamente che le esportazioni di zucchero originarie degli ACP e dell’India non sono oggetto di alcun impegno di riduzione e che la media di queste esportazioni nel periodo 1986/90 raggiunge 1,6 milioni di tonnellate.

  1. Vincolo di riduzione quantitativo
  2. Riduzione delle esportazioni sovvenzionato del 20% sulla base dei dati di riferimento
    1986/1990 (1.617.000 Ton.).
    Quantità di riferimento 1986-1990 1-10-1995/
    30-09-1996
    1-10-1996/
    30-9-1997
    1-10-1997/
    30-9-1998
    1-10-1998/
    30-9-1999
    1-10-1999
    30-9-2000
    1-10-2000
    30-9-2001
    6 anni

    1.617.000 1.560.400 1.503.800 1.477.200 1.390.600 1.334.000 1.277.400 (339.600)
    - 20 %


    Considerato che i tonnellaggi di esportazione degli anni più recenti sono risultati di:
    1.200.000 nel 1991;
    1.400.000 nel 1992 e
    1.300.000 nel 1993,
    non dovrebbe essere difficile sopportare il vincolo.

    Flessibilità annuale
    Il primo anno bisognerà rispettare integralmente il limite di tonnellaggio previsto.
    Dal secondo al quinto anno compreso, il tonnellaggio esportato potrà superare il tonnellaggio limite a condizione che il cumulo del tonnellaggio esportato con sussidio dall’inizio del periodo non superi il cumulo di tonnellaggio annuale autorizzato di più dell’1,75% del tonnellaggio di riferimento.

    Esempio
    Si esportano i 1.400.000 tonnellate dall’1-10-1995 al 30-09-1996.
    Possiamo esportare dall’1-10-1996 al 30-09-1997:

    limite previsto dal GATT per il 2° anno Ton. 1.503.800
    + Ton. 1.560.400 - Ton. 1.400.000 deficit del primo anno Ton. 160.400
    + 1,75% di 1.617.000 margine autorizzato Ton. 28.297
    Totale esportabile Ton. 1.692.497


    Il sesto anno si deve rispettare il vincolo quantitativo, correggendo, se necessario, i superamenti quantitativi degli anni precedenti.

  3. Vincolo di riduzione del bilancio

  4. Riduzione del 36% in sei anni delle "sovvenzioni all’esportazione". Si applica alle esportazioni di zucchero "A" e "B"
    di origine comunitaria, compresi i prodotti zuccherati, con riferimento alla media dei bilanci del periodo 1986-1990.
Quantità di Riferimento
1986-1990
1-10-1995/ 30-9-1996 1-10-1996/ 30-9-1997 1-10-1997/ 30-9-1998 1-10-1998/ 30-9-1999 1-10-1999 30-9-2000 1-10-2000 30-9-2001   6 anni
776,5 MEuro 730 683,3 636,7 590,1 543,6 497 (279,5)
- 36 %





La riduzione di bilancio risulterà molto forte.
Il totale dei contributi riconosciuti ai produttori negli ultimi anni sono stati i seguenti:

 
Campagna
 
Contributi totali
Coefficiente medio
di "switch over"

Euro commerciali
1991-1992 529 x1,1451 601,18 MEuro
1992-1993 591 x1,1819 698,50 MEuro

Tali valori sono molto vicini a quelli che saranno i limiti finanziari a partire dal secondo (683,3 MEuro) e terzo anno (636,7 MEuro). Se è possibile dedurre i contributi acquisiti per lo smercio dello zucchero all’industria chimica, il vincolo finanziario verrà scalato di quasi un anno (±40MEuro).
Per coerenza i contributi dovrebbero fare riferimento alla produzione realizzata tra il primo luglio ed il 30 giugno, in corrispondenza coi vincoli quantitativi. Ciò faciliterebbe la gestione ed il controllo delle esportazioni.

Flessibilità del vincolo
Così come per il vincolo quantitativo, bisogna rispettare alla lettera anche quello del bilancio nel primo e nel sesto anno. A partire dal secondo e fino al quinto anno compreso, l’aiuto di bilancio (o contributo) può superare i limiti annuali previsti a condizione che il cumulo dall’inizio del periodo non superi il tetto dei cumuli autorizzati di più del 3% rispetto al montante di riferimento.

Esempio
Si finanziano esportazioni equivalenti a 680 MEuro nel 1995/96.
Si possono finanziare dal 1-07-1996 al 30-06-1997:
limite previsto dal GATT per il 2° anno MEuro 683,3
+ 730,0 - 680 MEuro deficit del primo anno MEuro 50,0
+ 3,0% di 776 MEuro margine autorizzato MEuro 23,3
Totale finanziabile MEuro 756,6

Il sesto anno bisogna rispettare il vincolo di bilancio senza alcun margine possibile, o, se necessario, correggere il superamento finanziario degli anni precedenti.
Si osserva che la riduzione nei sei anni della quantità esportabile annua (330,6 mila tonnellate) implica una riduzione della quota massima della Comunità (a 13) del 2,5%. Si risparmiano in tale modo 163 MEuro per il finanziamento dell’esportazione (339,6 mila tonnellate a 480,2 Euro di restituzione alla tonnellata). Restano ancora da coprire 116,5 MEuro per giungere all’importo globale previsto nei sei anni (279,5 MEuro). Tale risparmio può essere effettuato riducendo la restituzione media di 91,2 Euro la tonnellata (116,5 MEuro: 1.277.400 tonnellate). Valore corrispondente ad una riduzione superiore al 14% del prezzo di intervento dello zucchero.

MISURA AGGREGATA
E’ prevista la riduzione del 20% del sostegno globale interno, indicato come "misura aggregata di sostegno" (MAS). La base di partenza per il calcolo del sostegno è data dalla media dei valori del periodo 1986-1988, con un accredito per gli sforzi di riduzione del sostegno compiuti dopo il 1988.
Gli aiuti diretti previsti nella riforma della PAC, accordati nel quadro di una politica che limita la produzione (scatola verde) sono esenti da ogni riduzione (ad esempio: l’incentivazione per l’abbandono delle terre coltivate: set-aside).
La clausola appare ininfluente sui livelli di prezzo e di produzione.
La riduzione del 20% del sostegno interno si applica su una base di calcolo non specifico per prodotto, ma globale.
Il sostegno alla produzione interna (MAS) è pari al prodotto della produzione interna per la differenza fra prezzo interno e il prezzo di riferimento del mercato mondiale.
Per il periodo di riferimento 1986-1988 il MAS totale per la CEE era di 79,3 miliardi di Euro. L’accordo GATT prevede una riduzione del 20% nei sei anni, con un valore massimo finale di 65 miliardi di Euro. Con la nuova PAC il sostegno è già stato ridotto a 51 miliardi di Euro.

CLAUSOLA DI PACE
Al fine di limitare il più possibile il ricorso ad azioni unilaterali e a dazi punitivi è stato deciso di prevedere una "clausola di pace" che avrà durata di nove anni.
In seno all’Organizzazione mondiale del Commercio (WTO) che è nata il 1° gennaio 1995, è stato istituito un organismo incaricato di controllare il rispetto degli impegni assunti, e la regolare applicazione degli accordi.
Il WTO è strutturato in un "Consiglio Generale" (organo amministrativo) ed in una "Conferenza ministeriale" che si riunirà almeno una volta ogni due anni.