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DELL'UNIONE EUROPEA |
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RIFORMA DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO
COMPROMESSO FINALE
DELLA PRESIDENZA
di concerto con la Commissione
1. GENERALITÀ
La proposta della Commissione è approvata nella versione riportata nel doc. 10514/05-COM(2005)263 defin., modificato dal doc. DS 569/05 relativo all'allegato I (OCM dello zucchero) e all'allegato II (regolamento n. 1782/2003) e fatte salve le seguenti modifiche.
2. PREZZI
La riduzione del prezzo del 39% è mantenuta, ma è attuata come
illustrato nella tabella in appresso concernente il prezzo di riferimento ed il
prezzo effettivo al produttore (al netto del contributo di ristrutturazione).
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2006/07 |
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
dal
2010/11 in poi |
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PREZZI |
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Prezzo
di riferimento (prezzo a livello di consumatore) |
(€/t) |
631,9 |
631,9 |
524,0 |
385,5 |
385,5 |
|
Prezzo
di riferimento a livello di produttore (al netto del contributo di
ristrutturazione) |
(€/t) |
505,5 |
458,1 |
410,7 |
385,5 |
385,5 |
|
Prezzo
di riferimento (zucchero greggio, protocollo zucchero paesi ACP) |
(€/t) |
496,8 |
496,8 |
434,1 |
319,5 |
319,5 |
|
Riduzione
cumulata del prezzo di riferimento a livello di consumatore |
% |
0% |
0% |
17,1% |
39% |
39% |
|
Riduzione
cumulata del prezzo di riferimento a livello di produttore |
% |
20% |
27,5% |
35% |
39% |
39% |
|
Riduzione
cumulata del prezzo dello zucchero greggio |
% |
5% |
5% |
17,1% |
39% |
39% |
|
Prezzo
minimo della barbabietola da zucchero |
(€/t) |
32,9 |
29,8 |
26,7 |
25,1 |
25,1 |
La compensazione ai bieticoltori sarà ricalcolata, come nella
proposta iniziale, ma in base al 60% del prezzo della riduzione del prezzo di
ciascuna campagna di commercializzazione.
[...]
3. GESTIONE DEL MERCATO
3.1 È soppressa la flessibilità del 10% prevista per il prezzo della barbabietola da zucchero (articolo 5, paragrafo 1).
3.2 Per creare una rete di sicurezza, oltre al regime dell'ammasso privato, l'attuale accesso all'intervento è mantenuto come misura transitoria per le quattro campagne di commercializzazione 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10. Il prezzo d'intervento è fissato all'80% del prezzo di riferimento della campagna successiva per un quantitativo massimo di 600.000 t all'anno di zucchero bianco.
4. QUOTA
SUPPLEMENTARE
4.1 La quota supplementare prevista nell'articolo 8 e nell'allegato IV può essere chiesta fino al 30 settembre 2007.
4.2 Alla tabella dell'allegato IV sono aggiunte 10.000 tonnellate supplementari per ciascuno dei seguenti Stati membri: Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Ungheria, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia.
Negli Stati membri in cui nella campagna 2004-2005 non è stato prodotto zucchero C le quote possono essere chieste alle stesse condizioni da qualsiasi impresa produttrice di zucchero.
5. GESTIONE DELLE QUOTE
All'articolo 11, paragrafo 1,
secondo comma, la cifra del 10% è sostituita da "25%" per le campagne
di commercializzazione 2006/07 e 2007/08.
6. ISOGLUCOSIO
E SCIROPPO DI INULINA
6.1 Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla Romania e la Bulgaria:
"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che la quota di isoglucosio concordata per la Romania e la Bulgaria nel trattato di adesione sarà aumentata, a condizioni identiche a quelle applicate agli altri Stati membri, di 1.966 t per la Romania e di 11.045 t per la Bulgaria in ciascuna delle prime tre campagne successive all'adesione".
6.2 La Commissione (Comitato di gestione) può modificare la definizione dello sciroppo di inulina e adottare altre misure per evitare restrizioni sul mercato dei prodotti a basso potere dolcificante prodotti da imprese di lavorazione della fibra di inulina senza quote di sciroppo di inulina.
6.3 A
decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/07 sino alla campagna
2009/10 gli Stati membri possono assegnare una quota supplementare, fatto salvo
un importo unico di 730 EUR/t. Tali quantitativi sono ripartiti come segue:
Italia: 60.000 t
Lituania: 8.000 t
Svezia: 35.000 t
L'importo
di ristrutturazione applicabile all'industria dell'isoglucosio per tale quota
supplementare è imputato alla quota assegnata.
6.4 L'importo
a carico dell'industria dell'isoglucosio è fissato al 50% del livello
dell'importo da erogare in conformità della nuova tabella di cui al punto 11.1.
7. ZUCCHERO
INDUSTRIALE
7.1 Dichiarazione della Commissione sullo zucchero industriale
"La Commissione dichiara che è nell'interesse dell'Unione europea assicurare la competitività dell'industria europea quando è utilizzato lo zucchero UE come materia prima. La Commissione dispone di vari strumenti per assicurare la disponibilità di zucchero a prezzi competitivi:
- zucchero fuori quota
- restituzioni alla produzione
- perfezionamento attivo
- importazione in esenzione da dazi doganali
La Commissione si
avvarrà di uno o più di questi diversi strumenti onde assicurare che lo
zucchero ad uso industriale sia disponibile a prezzi competitivi a fronte dei
prezzi praticati sul mercato mondiale per lo zucchero. Qualora non siano disponibili approvvigionamenti di zucchero UE con
o senza restituzione alla produzione a prezzi competitivi, la Commissione
disporrà senza indugio l'apertura delle importazioni in esenzione da dazi
doganali".
7.2 L'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, è soppresso.
7.3 L'articolo 26, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: "Al fine di garantire l’approvvigionamento necessario ..." (il resto rimane invariato come nel DS 569/05, Allegato I).
7.4 Elenco di prodotti di cui all'articolo 13, il requisito relativo
al 50% decade.
All'articolo 13, paragrafo 2,
le lettere b) e c) sono modificate come segue:
"b) prodotti industriali senza zucchero ma la cui lavorazione
richiede l'impiego di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina
c) prodotti dell'industria chimica o farmaceutica che contengono
zucchero, isloglucosio o sciroppo di inulina
7.5 L'articolo 13, paragrafo 3, primo comma, dovrebbe essere così
formulato:
"I prodotti elencati all'articolo 1, punto 1, lettere da b) a e), possono beneficiare di una restituzione alla produzione qualora non siano disponibili zucchero o zucchero importato eccedenti, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente..."(il resto rimane invariato, come nel DS 569/05, Allegato I).
8. RAFFINERIE
8.1 Il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero (TSN) destinato alla raffinazione sarà ripartito come segue, per i periodi transitori 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, su base nazionale:
- Regno Unito 1 128 581 tonnellate
- Portogallo 291 693 tonnellate
- Finlandia 59 925 tonnellate
- Francia 296 627 tonnellate
- Slovenia 19 585 tonnellate
8.2 A partire dalla campagna 2009/2010 il fabbisogno tradizionale (TSN) di approvvigionamento complessivo sarà fissato a livello dell'UE per tutte le origini.
8.3 L'articolo 2, punto 12 è modificato come segue:
""raffineria a tempo pieno”: un’unità di produzione
- la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione o
- che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005.".
8.4 All'articolo 29, paragrafo 2, la seconda frase del primo comma (norma del 75% per le importazioni di zucchero di canna greggio) è soppressa.
8.5 Dichiarazione da formulare riguardo all'adesione della Romania e della Bulgaria
"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che i quantitativi di zucchero greggio di importazione destinato alla raffinazione concordati nel trattato relativo all'adesione della Romania e della Bulgaria saranno riservati a questi due futuri Stati membri per il periodo fino alla campagna di commercializzazione 2008/2009 inclusa."
8.6 Il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento è aumentato per
le tre campagne di commercializzazione 2006/07, 2007/08 e 2008/09 come segue:
Portogallo: 30.000 t per la campagna 2006/07, 35.000 t
supplementari nella campagna di commercializzazione nel corso della quale la
quota dello zucchero è stata ridotta almeno del 50%.
Italia: 50.000 t per la campagna 2007/08,
100.000 t per la campagna 2008/09.
8.7 Il
quantitativo aggiuntivo di zucchero di canna greggio per il Portogallo è
riservato all'unico impianto di lavorazione della barbabietola del Portogallo,
che otterrà nel contempo lo status di "raffineria a tempo pieno".
9. IMPORTAZIONI
9.1 Clausola di salvaguardia, provvedimenti di sospensione e sorveglianza
Dichiarazione della Commissione:
"Se in un determinato anno a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2008/2009 le importazioni nella Comunità di zucchero proveniente da un paese terzo nell'ambito del regime “Tutto tranne le armi”(EBA) aumentano di oltre il 25% rispetto alle importazioni di tale paese nella precedente campagna di commercializzazione, la Commissione avvierà automaticamente la procedura prevista per decidere se devono essere applicati provvedimenti quali il ritiro, la sospensione, la sorveglianza o altre misure di salvaguardia temporanei".
9.2 Norme di origine
Dichiarazione del Consiglio:
"Il Consiglio ritiene importante assicurare che i benefici dell'iniziativa EBA ricadano sui paesi EBA interessati e invita pertanto la Commissione a proporre quanto più rapidamente possibile una modifica della normativa in materia di norme di origine.
[...] Saranno applicate le
disposizioni più generali e senza che questo elenco sia esauriente, le seguenti
operazioni, per quanto riguarda lo zucchero, non dovrebbero essere considerate
sufficienti per conferire l'origine: la raffinazione, l'aromatizzazione, la
colorazione, l'imballaggio nonché
la miscelazione con meno dell'80% di prodotti interamente originari del paese
in questione, a condizione che lo
zucchero greggio incorporato in tali miscele sia integralmente prodotto nei
paesi EBA".
10. ESPORTAZIONI
10.1 Le possibilità di esportazione per il settore comunitario dello zucchero saranno assicurate in futuro nella misura in cui l'industria può avvalersi di quanto concesso nell'ambito degli impegni, presenti e futuri, assunti in sede di OMC.
10.2 [...] Una parte della quota di produzione supplementare di cui all'articolo 19, paragrafo 3, secondo trattino, (ritiro di zucchero dal mercato) può essere riservata all'esportazione.
10.3 All'articolo
12, alle lettere a), b) e c) le parole "è utilizzato", "è
riportato" e "è utilizzato" sono sostituite rispettivamente da
"può essere utilizzato", "può essere riportato" e "può
essere utilizzato".
All'articolo
12 è aggiunta una lettera d) così formulata:
"d) "può
essere esportato, entro i limiti quantitativi fissati secondo la procedura di
cui all'articolo 39, paragrafo 2, nel pieno rispetto degli impegni assunti
dalla Comunità nel contesto dell'OMC.".
11. FONDO DI RISTRUTTURAZIONE
11.1 Importo di ristrutturazione
In linea con la riduzione dei prezzi figurante nella tabella di cui al punto 2, il contributo per la ristrutturazione verrà aumentato nel secondo anno, in modo da far sì che l'importo totale in base al fondo risponda all'aumento della domanda di spesa risultante dalla proposta di cui al punto 11.2 e dalla proposta di cui al punto 11.9. Il contributo per la ristrutturazione sarà fissato secondo la tabella seguente:
Contributo per la ristrutturazione
(EUR/t)
|
2006/07 |
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
dal 2010/11 in poi |
|
126,4 |
173,8 |
113,3 |
0,0 |
0,0 |
11.2 Aiuto alla ristrutturazione dell'industria dello zucchero
In caso di smantellamento totale degli impianti di produzione, l'aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata è indicato nella tabella seguente:
Valore per unità dell'aiuto alla
ristrutturazione in EUR/t
|
2006/07 |
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
dal 2010/11 in poi |
|
730 |
730 |
625 |
520 |
0 |
11.3 Compensazione ai bieticoltori e ai fornitori di macchinari
L'articolo 4 è soppresso.
I bieticoltori ed i fornitori di macchinari per la produzione di
barbabietole subiranno perdite in esito al processo di ristrutturazione ed
all'eliminazione della produzione di barbabietola da zucchero.
Di conseguenza, un importo pari almeno al 10% dell'aiuto alla
ristrutturazione è riservato ai bieticoltori e ai fornitori di macchinari per
compensare, in particolare, gli investimenti in macchinari specializzati che
perderanno di valore.
Gli Stati membri possono aumentare tale importo in funzione delle rispettive specificità, previa consultazione con le parti interessate, purché la ripartizione finanziaria di tutti gli elementi del piano di ristrutturazione sia basata su una solida proposta economica.
11.4 Quote rinunciate
L'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, è soppresso.
11.5 Erogazioni di aiuti alla
ristrutturazione per l'industria
La
versione finale dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento riguardante la
ristrutturazione dell'industria dello zucchero sarà tale da assicurare che,
fatti salvi gli obblighi generali in materia di bilancio, le domande
ammissibili di ristrutturazione siano
accettate nel corso della campagna
di commercializzazione cui si riferiscono.
A tal fine può essere necessario
dividere il secondo pagamento (del 60%) in due rate: la prima rata nel febbraio
della campagna di commercializzazione successiva e la seconda rata ad una data
ulteriore quando le necessarie risorse finanziarie aggiuntive saranno versate
al fondo di ristrutturazione.
11.6 Flessibilità aggiuntiva
Oltre alla proposta di smantellamento totale degli impianti di produzione mediante l'intero importo dell'aiuto alla ristrutturazione, al fine di accelerare il processo di ristrutturazione si prevede la seguente flessibilità aggiuntiva:
a) Smantellamento parziale dello stabilimento, con possibilità di continuare a usare il sito di produzione, esclusa la produzione di prodotti coperti dall'organizzazione comune di mercato per il settore dello zucchero
Contributo per la ristrutturazione: 75% dell'aiuto
b) Rinuncia parziale alla quota di zucchero, con possibilità di continuare ad usare l'impianto per la produzione di prodotti coperti dall'organizzazione comune di mercato per il settore dello zucchero, ad eccezione della raffinazione di zucchero greggio.
Tale eccezione non si applica:
-
per il
solo impianto di trasformazione in Slovenia né
-
per il
solo impianto di lavorazione della barbabietola in Portogallo
Contributo per la ristrutturazione: 35% dell'aiuto
11.7. Modalità relative all'aiuto alla ristrutturazione
La concessione dell'aiuto alla ristrutturazione per ciascuna delle modalità di smantellamento sarà soggetta alle disposizioni generali esposte nell'allegato 1.
11.8. Obblighi sociali
L'articolo 3, paragrafo 2 è completato dal seguente testo:
"In relazione alla lettera d) gli Stati membri possono prescrivere impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori minimi previsti dalla normativa comunitaria. Tali impegni, tuttavia, non limitano né falsano il funzionamento del fondo di ristrutturazione in quanto strumento.".
11.9. Diversificazione regionale
Durante il periodo di transizione, come illustrato nella tabella seguente, un importo addizionale per tonnellata di quota di zucchero rinunciata pari al 15% dell'aiuto alla ristrutturazione menzionato al punto 11.2. è riservato agli Stati membri per interventi di diversificazione nelle regioni colpite dal processo di ristrutturazione.
Aiuto alla
ristrutturazione/diversificazione a livello regionale in EUR/t
per tonnellata di quota rinunciata
|
2006/07 |
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
dal |
|
109,5 |
109,5 |
93,8 |
78,0 |
0 |
Gli interventi di diversificazione possono comprendere le misure previste nel quadro degli assi 1 e 3 del regolamento n. 1698/05, nel qual caso sono rispettate le stesse condizioni per quanto riguarda l'intensità dei livelli di aiuto. Gli Stati membri fissano i necessari criteri che permettano di distinguere le operazioni sostenute dagli interventi di diversificazione del fondo di ristrutturazione e quelle sostenute dal FEASR.
Gli interventi di diversificazione, qualora esulino dal campo di applicazione del regolamento n. 1698/05, devono essere conformi ai criteri relativi agli aiuti di Stato.
Nel caso in cui sia possibile un'intensità dell'aiuto del 100% (ad es. infrastrutture), gli Stati membri cofinanziano almeno il 20% delle spese. Altrimenti, gli interventi di diversificazione del fondo di ristrutturazione non sono cofinanziati dagli Stati membri.
11.10 Misure
di ristrutturazione aggiuntive specifiche nel caso di severe riduzioni delle
quote di zucchero
L'importante riduzione del prezzo, combinata al sostegno a titolo
del fondo di ristrutturazione, dovrebbe avere conseguenze di ampia portata in
termini di ristrutturazione dell'industria dello zucchero in parecchi Stati
membri. Per riconoscere questo sforzo particolare, che mira ad equilibrare il
mercato, e al fine di assistere il processo di ristrutturazione sono introdotte
le disposizioni seguenti.
Un sostegno aggiuntivo alla diversificazione sarà accordato agli
Stati membri per i quali la quota di zucchero è ridotta di una percentuale
minima, nel modo seguente:
- se la riduzione della quota è superiore al 50% ma
inferiore al 75%, il contributo per la diversificazione di cui al punto 11.9 è
aumentato del 50%.
- se la riduzione della quota è superiore al 75% ma
inferiore al 100%, il contributo per la diversificazione di cui al punto 11.9 è
aumentato del 75%.
- se la riduzione della quota è superiore al 100%, il
contributo per la diversificazione di cui al punto 11.9 è aumentato del 100%.
Tali fondi aggiuntivi possono essere utilizzati per gli interventi
di diversificazione (come al punto 11.9) o per un pagamento aggiuntivo, a
titolo di adeguamento, ai bieticoltori che cessano la produzione di
barbabietole da zucchero.
11.11. Aiuto
transitorio per le raffinerie a tempo pieno
Durante
il periodo di transizione fino alla campagna 2009/10 compresa, verrà riservato
un importo di 150 milioni di EUR per assistere le raffinerie a tempo pieno
nell'adattamento, importo che sarà distribuito in proporzione ai quantitativi
di TSN elencati al punto 8.1.
La
ripartizione di questo importo tra le raffinerie a tempo pieno sarà subordinata
alla presentazione di un piano aziendale, che dovrà essere approvato dagli
Stati membri.
11.12. Aiuto transitorio da fornire a taluni Stati membri
nell'ambito dei programmi nazionali di ristrutturazione:
Austria:
Un
pagamento unico fino a un importo massimo di 9 milioni di euro è riservato agli
investimenti in centri di raccolta ed altre infrastrutture logistiche rese
necessarie in conseguenza della ristrutturazione.
Svezia:
Un
pagamento unico fino a un importo massimo di 5 milioni di euro è riservato ai
bieticoltori della Gotland che rinunceranno alla produzione di barbabietole
nell'ambito del processo nazionale di ristrutturazione.
11.13 Monitoraggio della ristrutturazione
È
essenziale che il fondo di ristrutturazione riesca a ridurre le quote di
zucchero per pervenire ad un equilibrio sul mercato UE dopo il periodo di
transizione. Pertanto la Commissione controllerà attentamente il funzionamento
del fondo di ristrutturazione e presenterà una relazione sul suo andamento
entro la fine del 2008.
12. CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE TRANSITORIA
Dichiarazione della Commissione sulle disposizioni transitorie per la campagna di commercializzazione di 15 mesi 2006/07:
"La Commissione stabilirà per la campagna di commercializzazione 2006/07 disposizioni transitorie che prevedano una quota supplementare senza prelievo di ristrutturazione per:
- lo zucchero di barbabietole seminate nell'autunno 2005 per cui sia corrisposto il prezzo di base in vigore per la campagna 2005/06;
- l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina corrispondenti ai tre dodicesimi della quota stabilita nell'allegato 3."
13. MISURE TRANSITORIE
13.1. Aiuti accoppiati transitori per i bieticoltori
che continuano la produzione di barbabietole negli Stati membri che
intraprendono una significativa riduzione della quota di zucchero
Quando uno Stato membro avrà
ridotto la sua quota di zucchero di oltre il 50%, avrà accesso a un aiuto
temporaneo a titolo di adeguamento secondo le seguenti modalità.
Per cinque campagne consecutive,
iniziando non prima della campagna di commercializzazione 2006/07 e terminando
al più tardi con la campagna 2013/14, gli Stati membri possono accedere a un
aiuto temporaneo a titolo di adeguamento, finanziato dal FEAOG Sezione garanzia/FEAGA.
Questo aiuto corrisponderà a un
massimo di un ulteriore 30% della perdita di reddito, di cui il 60% è già
coperto dal pagamento disaccoppiato per lo zucchero, previsto dal regolamento
1782/03 del Consiglio.
13.2 Aiuto nazionale transitorio per i
bieticoltori che continuano a produrre barbabietole negli Stati membri che
intraprendono una significativa
riduzione della quota di zucchero
Per sostenere il processo di
ristrutturazione negli Stati membri che riducono la quota di zucchero di oltre il
50%, può essere accordato un aiuto nazionale temporaneo, all'interno di una
dotazione finanziaria da autorizzare, nel periodo
per il
quale viene erogato l'aiuto transitorio di cui al punto 13.1.
Nel
caso dell'Italia, è autorizzato un importo massimo di 11 milioni di EUR/t per
la barbabietola da zucchero.
13.3 Durante
un periodo transitorio di quattro anni a partire dalla campagna di
commercializzazione 2006/07 la Finlandia, l'Irlanda, il Portogallo, la Spagna e
il Regno Unito riceveranno un importo aggiuntivo pari al 60% del premio
risultante dai prezzi derivati.
14. ELEMENTI AGGIUNTIVI
14.1 Aiuto
nazionale per i bieticoltori in Finlandia
Allo scopo di mantenere la produzione di barbabietole da zucchero
per rifornire il solo impianto di lavorazione di barbabietola da zucchero
rimasto in Finlandia è autorizzato un aiuto nazionale fino ad un massimo di 350
EUR/ha per i bieticoltori.
14.2 DOM/Regioni
Ultraperiferiche - Francia - Aiuto nazionale
In base al regime POSEI vigente l'aiuto nazionale annuo di 60
milioni di EUR è autorizzato. Nel contesto del nuovo regime POSEI sarà
autorizzato un importo massimo annuo di 90 milioni di EUR per il settore dello
zucchero delle regioni ultraperiferiche. Questa disposizione sarà introdotta
nel regolamento del Consiglio per il regime POSEI, tra le disposizioni relative
agli aiuti di Stato.
14.3 La
prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE non si applica
all'aiuto di cui ai punti 13.2, 14.1 e 14.2. Entro trenta giorni dalla
conclusione di ciascuna campagna di commercializzazione, gli Stati membri
informano la Commissione degli importi effettivamente concessi.
14.4 Anni
di riferimento per l'erogazione dei pagamenti diretti ai produttori di zucchero
La campagna 2006/07 è aggiunta come anno di riferimento facoltativo
per gli Stati membri che attuano il regime dei pagamenti diretti ai
bieticoltori.
15. BILANCIO
L'aumento
della spesa del FEAOG-Sezione Garanzia/FEAGA connesso con le proposte di cui al
punto 13.1 è compensato dai risparmi derivanti dalla più lenta instaurazione
progressiva della riduzione del prezzo.
La spesa
supplementare per la diversificazione e le misure di cui al punto 11.10, 11.11
e 11.12 è compensata da un aumento del contributo per la ristrutturazione.
Allegato 1
Domanda di aiuti alla ristrutturazione
La domanda di aiuti alla ristrutturazione include la conferma che il piano di ristrutturazione è stato elaborato previa consultazione con i bieticoltori, un impegno formale a osservare i pertinenti requisiti dell'UE e dello Stato membro e un piano di ristrutturazione particolareggiato, comprendente una descrizione tecnica esauriente dello stabilimento da chiudere e un'indicazione delle modalità di smantellamento da seguire.
Piano di ristrutturazione
Il piano di ristrutturazione particolareggiato è costituito dai seguenti elementi: un importo da destinare ai bieticoltori e, se del caso, ai fornitori di macchinari per la produzione di barbabietole; un piano aziendale che elenchi i costi di chiusura ed eventualmente gli investimenti previsti; un piano sociale che descriva le azioni previste in materia di riconversione professionale, ridistribuzione e prepensionamento dei lavoratori interessati; un piano ambientale e un piano finanziario, comprendente una ripartizione dei costi e degli investimenti per ciascuna delle azioni previste.
La ripartizione dei costi delle azioni previste dovrebbe basarsi su una solida proposta economica ed essere coerente con gli obiettivi del fondo di ristrutturazione e della politica di sviluppo rurale dell'UE nella regione interessata.
Ruolo dello Stato membro
Gli Stati membri approvano tutte le domande di ristrutturazione conformi ai requisiti a tal fine stabiliti. Per poter essere accolte, le domande che non soddisfano tali condizioni dovranno essere modificate.
Gli Stati membri procedono al monitoraggio, al controllo e alla verifica dell'attuazione del piano di ristrutturazione, quale è stato approvato.
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