STATUTO
TITOLO
I°
COSTITUZIONE
DURATA FINALITA’
Articolo
1
E’ costituita, con sede
in Ferrara, Via Renato Hirsch, 19, una Associazione
denominata “ASSOCIAZIONE BIETICOLTORI ITALIANI” “A.B.I.” in sigla, Associazione
di categoria che tutela gli interessi dei produttori bieticoli e dei produttori
agricoli.
L’Associazione svolge
la propria attività su tutto il territorio nazionale e con delibera del
Consiglio Direttivo può aprire sedi staccate, uffici periferici, recapiti.
Articolo
2
L’Associazione avrà durata fino al 31 (trentuno)
Dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga deliberata dall’Assemblea.
Articolo 3
L’Associazione può partecipare ad altri organismi
o società che si propongono finalità che possano concorrere, direttamente o
strumentalmente, al raggiungimento dell’oggetto statutario e degli obiettivi
della politica agricola
nazionale e dell’Unione Europea.
Articolo 4
L’Associazione, senza fine di lucro, ha per
oggetto la valorizzazione tecnico - economica della
produzione agricola delle aziende dei singoli Soci e la tutela del mercato del
prodotto, in armonia con le direttive nazionali e della politica agricola
dell’Unione Europea, nonché l’assistenza ai Soci stessi per il migliore
sviluppo delle produzioni ed il più
conveniente collocamento del prodotto.
Nell’ambito dei suoi fini istituzionali,
l’Associazione provvede:
1) a
rappresentare i produttori associati nei confronti della pubblica
amministrazione e degli enti pubblici. Ai fini di tale rappresentanza, il
mandato è insito nel rapporto di associazione e si intende conferito allo scopo
di coordinare la libera iniziativa dei produttori, garantita dalla Costituzione
della Repubblica, con le iniziative pubbliche, anche mediante democratico
apporto alla formazione dei programmi di intervento.
2) a
rappresentare e assistere i produttori associati nei rapporti con
organizzazioni ed Enti privati che hanno oggetto affine a quello
dell’Associazione od utile al raggiungimento all’esercizio dei compiti di
intervento sul mercato derivanti dall’entrata in vigore dei regolamenti
comunitari che interessano il prodotto;
3) promuovere
studi particolari sui problemi della cooperazione in tutte le sue forme attuali
e di studiare le prospettive future;
4) istituire
corsi per dirigenti di cooperative al fine di mantenere un costante
aggiornamento sulle più moderne tecniche colturali, sulle macchine
agricole,sugli indirizzi economici più vantaggiosi in considerazione delle
particolari situazioni di giacitura e fertilità dei terreni nonché
dell’andamento dei mercati;
5) a
stipulare, anche ai sensi del D lgs. 102 del 27/05/2005, accordi e contratti,
di qualsiasi natura, necessari e comunque utili al raggiungimento degli scopi
statutari;.
6) alla
vendita in comune di prodotti mediante contratti con l’industria saccarifera
che garantiscano al bieticoltore associato la regolarità della consegna, il
miglior prezzo consentito dalla vigente disciplina comunitaria e nazionale del
settore, le condizioni economiche più favorevoli per il trasporto del prodotto
e l’utilizzazione dei sottoprodotti di spettanza del coltivatore;
7) a
promuovere studi, ricerche ed indagini concernenti il miglioramento della
tecnica produttiva delle bietole e la soluzione dei problemi per una più
redditizia coltivazione delle stesse e per la produzione delle sementi;
8) a
fornire ai Soci assistenza tecnica durante l’intero ciclo produttivo ed in
particolare nella difesa fitosanitaria della bietola mediante studi, ricerche e
sperimentazioni e conseguenti indirizzi tecnici;
9) ad
assicurare i servizi concernenti il controllo quanti – qualitativo del prodotto
nel rapporto con gli strumenti di trasformazione industriale;
10) a
promuovere la meccanizzazione integrale della bieticoltura nelle forme più
efficienti e consone alle diverse esigenze dei produttori;
11) a
sviluppare la rilevazione e la divulgazione dei dati per l’utilizzazione delle
produzioni e la loro qualità intesa nel significato di livello qualitativo,
attribuitole nel mercato Europeo ed Internazionale;
12) alla
deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita
vincolanti per gli associati;
13) favorire
la cooperazione integrale in agricoltura attraverso lo sviluppo dello spirito
associazionistico al fine di contribuire al miglioramento dei redditi degli
operatori agricoli, anche attraverso la promozione di nuove forme associative;
a promuovere la concentrazione dell’offerta e la regolarizzazione dei prezzi;
14) procurare
attraverso la selezione di specifici consulenti la più completa assistenza
tecnica, legale, tributaria e commerciale ai soci, al fine di favorire
strutture aziendali le più razionali ed efficienti per il raggiungimento dei
migliori risultati economici;
15) promuovere
le più opportune iniziative per la tutela dell’origine obbligatoria e della
qualità dei prodotti, garantendo un territorio libero da o.g.m., promuovere la
costituzione di appositi marchi, suggerire in via strategica ai propri
associati l’acquisto, l’affitto e la gestione di terreni e di aziende agricole;
16) promuovere
corsi di formazione per la costruzione di vivai, laboratori per analisi
chimiche, fisiche e biologiche, campi sperimentali, riprodurre sementi elette,
allevare e selezionare bestiame di razze pregiate;
17) promuovere corsi di
formazione per la costruzione e la gestione di impianti per la conservazione,
la lavorazione, la manipolazione e la trasformazione dei prodotti agricoli
conferiti dai soci e la vendita dei prodotti stessi;
18) promuovere
corsi di formazione per la realizzazione e la gestione di impianti per la
produzione di energie ecocompatibili
attraverso l’utilizzazione dei prodotti agricoli e loro derivati;
19) stipulare
specifiche convenzioni per favorire la vendita dei prodotti agricoli dei soci
produttori anche trasformati, lavorati e confezionati, nei mercati interni ed
esteri, con la gestione di stands, magazzini consortili, supermercati e banchi
di vendita al minuto fissi e mobili;
20) stipulare
specifiche convenzioni con enti, consorzi e società di assicurazioni;
21) stipulare
specifici accordi con enti, consorzi e società per la fornitura ai soci e non
soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agrario e, in genere,
di materie utili all’esercizio dell’agricoltura;
22) l’Associazione
potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla
realizzazone degli scopi social, ivi compresa la costituzione di fondi per lo
sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento
aziendale, ai sensi della Legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali norme
modificative ed integrative,; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre
imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. In
ogni caso nel rispetto dello scopo associativo e mutualistico e senza lo
svolgimento di alcuna attività commerciale.
L’Associazione per il conseguimento dell’oggetto
sociale può con deliberazione del Consiglio Direttivo aderire o costituire enti
o società che svolgono attività complementare o affine.
TITOLO II
ASSOCIATI
Articolo 5
Possono far parte dell’Associazione i coltivatori
diretti, gli imprenditori agricoli, assegnatari, mezzadri, usufruttuari,
beneficiari semprechè non abbiano interessi contrastanti con quelli
dell’Associazione stessa.
Possono essere soci: Società di persone e di
capitale, Cooperative e loro Consorzi, altri Enti associativi costituiti da
produttori agricoli.
Non possono far parte dell’Associazione:
a) coloro che svolgono attività concorrenti o
contrastanti con gli scopi e gli interessi della Associazione.
b) i produttori singoli che facciano parte di
cooperative o altre forme associative aderenti all'associazione stessa o ad
altre del medesimo settore nello stesso territorio.
c) i produttori che partecipano ad altre associazioni
operanti nello stesso settore e nel medesimo territorio.
Articolo
6
L’aspirante associato deve presentare domanda di
iscrizione diretta al Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione o ai
suoi uffici periferici.
La domanda, da redigersi sull’apposito modulo,
deve contenere i seguenti dati:
a) cognome,
nome, luogo e data di nascita, domicilio.
b) ubicazione
ed estensione dei terreni, con l’indicazione del piano colturale, nonché il
titolo in virtù del quale i terreni stessi sono condotti.
c) le
quantità prodotte per singola coltura.
Se la domanda è proposta da persona giuridica,
deve altresì indicare:
d) la
ragione sociale, o la denominazione e la sede.
e) Il legale rappresentante.
f) il
provvedimento dell’organo competente a deliberare la proposizione della domanda
e l’assunzione delle obbligazioni conseguenti all’eventuale accoglimento nonché
allegare copia autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto.
g) l’elenco
dei soci, corredato, per ogni singolo Socio, delle indicazioni di cui alle lettere
a)b)c)d).
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di chiedere
all’aspirante associato ulteriori informazioni e l’esibizione dei documenti comprovanti la
legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti
dichiarati.
Le domande di iscrizione sono annotate su
apposito registro tenuto dalla Associazione.
Articolo 7
Il consiglio Direttivo decide sulle domande di
ammissione dandone comunicazione all’interessato entro 15 giorni dalla
deliberazione.
Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo è
ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione.
Articolo 8
L’associato è tenuto a corrispondere
all’Associazione a titolo di quota associativa una somma annualmente
determinata dal Consiglio Direttivo, e per la coltura della bietola una quota
calcolata in percentuale sul valore della produzione.
Articolo 9
Il nuovo associato deve versare la quota di
ammissione entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione
come deliberato dal Consiglio Direttivo.
Le somme versate a titolo di quota di ammissione
non sono ripetibili e formeranno il fondo ammissione soci.
Articolo 10
Al socio che non adempie le obbligazioni assunte
sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni
recati all’Associazione, le seguenti sanzioni:
a) ammenda.
b) sospensione
a tempo determinato dai benefici dell’appartenenza all’Associazione, fermi gli
obblighi assunti.
c) espulsione.
Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
Avverso il provvedimento che infligge la sanzione
è dato ricorso al giudizio degli arbitri a norma dell’art. 29.
Articolo 11
E’ escluso l’associato:
a) che non
è in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
b) che
reca danno morale o materiale all’Associazione;
c) che
abbia interessi contrastanti con quelli dell’Associazione.
Avverso il provvedimento di esclusione, è dato
ricorso al giudizio degli arbitri all’art. 29 entro il termine perentorio di 30
giorni dalla data di comunicazione.
Articolo 12
Il
recesso è consentito all’Associato:
a) nel caso di dissenso dalle
modifiche dei fini istituzionali;
b) per
cessazione dell’attività di produttore agricolo;
c) per
recesso volontario da comunicare con lettera raccomandata.
Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio
Direttivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa.
TITOLO III°
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 13
Gli organi dell’Associazione sono:
- -
l’Assemblea
- -
il Consiglio Direttivo;
- -
il Presidente;
- -
il Collegio dei Revisori dei Conti;
- -
il Collegio dei Probiviri.
Articolo 14
L’Assemblea è convocata dal Presidente, previa
deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso affisso nella sede
dell’Associazione e mediante l’invio a tutti i Soci, almeno 8 giorni prima, di
un periodico nel quale è pubblicato l’avviso di convocazione, almeno una volta
all’anno entro 6 mesi dalla fine dell’esercizio sociale e comunque ogni
volta che sarà considerato necessario.
L’Assemblea dovrà altresì essere convocata tutte
le volte che ne facciano richiesta, con forma scritta contenente gli argomenti
da trattare, il Collegio dei Revisori o un numero di Soci che rappresenti un
decimo degli associati (vedi art. 20 c.c.).
La convocazione dovrà avvenire con le formalità
previste dal presente articolo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’assemblea può essere convocata in qualsiasi
parte del territorio nazionale.
Per le cooperative e le Associazioni aderenti si
richiama il disposto dell’art. 2 punto 2 della Legge 674 del 20/10/1978.
Articolo 15
L’assemblea è costituita dagli associati ammessi
da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote associative.
Il voto è attribuito ai singoli associati per una unità su base capitaria.
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo può deliberare che l’Assemblea
degli associati sia preceduta da Assemblee parziali, quando sussistano ragioni
di ampiezza del territorio e quando il numero dei soci sia superiore a 300.
Il Consiglio Direttivo deve convocare le
assemblee parziali quando ne facciano richiesta il numero dei soci che
rappresentino almeno il 20% dei voti.
Le Assemblee parziali sono convocate, con le
forme prescritte dall’art.
Le Assemblee parziali non hanno alcun potere
deliberativo e possono avere all’ordine del giorno solamente l’elezione dei
delegati all’Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria.
Le Assemblee parziali, presiedute dal Presidente
o dal suo delegato, eleggono un delegato per ogni 100 soci appartenenti alla
zona così come indicato nell’avviso di convocazione.
Nessuno può essere portatore di più di una
delega. Se il numero degli associati non è esatto multiplo di 100, ed il resto
supera 50, viene eletto un delegato anche per questo resto.
Articolo 17
Nel caso previsto dall’art. 16, l’Assemblea degli
associati è composta dai delegati eletti nelle Assemblee parziali.
Articolo 18
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando
siano rappresentati almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione è valida qualunque sia il
numero dei presenti o dei rappresentati.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta di
voti degli associati presenti o rappresentati in caso di modifiche riguardanti
lo Statuto per le quali è richiesta la presenza di un
Notaio che redigerà il verbale.
Articolo 19
E’ di competenza dell’Assemblea:
a) approvare
i bilanci preventivi, e i rendiconti e la relazione annuale predisposti dal
Consiglio Direttivo.
b) nominare
i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del
Collegio dei Probiviri.
c) deliberare
le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità.
d) deliberare
la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi degli associati
e di Enti pubblici e privati, Nazionali ed Esteri.
e) deliberare,
con verbale redatto da Notaio, eventuali modifiche dello Statuto secondo le
modalità previste dall’ art. 18.
f) approvare
i regolamenti interni.
Articolo 20
Il Consiglio Direttivo è composto da sette a
tredici membri scelti fra gli associati.
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il
Vice - Presidente, fino ad un massimo di due, scegliendoli fra i suoi membri.
Il Consiglio resta in carica quattro anni e i
suoi membri sono rieleggibili.
Decade dall’incarico il Consigliere che non
partecipa per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno
o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con conseguente
ratifica da parte dell’Assemblea,ed i membri così
nominati restano in carica fino alla fine del mandato.
Articolo 21
E’ di competenza del Consiglio Direttivo:
a) provvedere
alla formulazione delle proposte da sottoporre all’Assemblea degli Associati e
curare le esecuzioni delle deliberazioni da essa adottate;
b) deliberare
la convocazione dell’Assemblea;
c) deliberare
la convocazione delle Assemblee parziali;
d) deliberare
sulle domande di ammissione dei Soci e delle relative quote , sulle quote
associative annuali, oltre a quanto previsto dall’art. 10 del presente Statuto,
nonché sulle domande di recesso e sui casi di esclusione.
e) deliberare
il regolamento dei servizi;
f) predisporre
i Bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
g) determinare
le modalità di gestione dei fondi di intervento di cui all’art. 19 lettera d);
h) deliberare
l’adesione ad Unioni Regionali o Nazionali oppure ad Organismi anche
Internazionali.
i) nominare
un comitato esecutivo avente i seguenti compiti:
1) nominare
il Direttore Generale dell’Associazione;
2) deliberare
sulle eventuali azioni giudiziarie sia attive che passive;
3) deliberare
sulle materie di cui al punto 6) del precedente art. 4;
4) determinare
le modalità di gestione dei fondi di intervento di cui all’art. 19 lettera d);
5) deliberare
l’adesione ad Unioni Regionali o Nazionali oppure ad Organismi anche
internazionali.
Il Consiglio Direttivo può delegare i propri
poteri, per singoli atti e categorie di atti, al Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e
dai 2 Vice Presidenti, in caso che vi sia un solo Vice-Presidente da un
consigliere formalmente nominato. Il Direttore Generale partecipa al lavori del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo
con voto consultivo svolgendo contemporaneamente le funzioni di Segretario.
Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati
o attribuiti all’Assemblea
Articolo 22
Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo avvisi scritti, da
recapitare almeno cinque giorni prima della riunione ovvero tre giorni prima in
caso di urgenza.
Per la validità delle adunanze del Consiglio
Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Il Consiglio delibera con il voto favorevole del
50% più uno dei presenti.
Articolo 23
Il Presidente, rappresenta l’Associazione anche
in giudizio; nel caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice –
Presidente delegato.
Al Presidente, ed eventualmente, ai Vice –
Presidenti, compete un’indennità di carica da determinarsi dal Consiglio
Direttivo.
Il Presidente dura in carica quattro anni ed è
rieleggibile.
Il Presidente presiede l’Assemblea, il Consiglio
Direttivo ed il Comitato Esecutivo. Ha la firma sociale e la rappresentanza legale
dell’Associazione. Egli può rilasciare mandati generali e speciali.
Il Presidente cessa dalla carica esclusivamente
nel caso di dimissioni, sopravvenuta incompatibilità ai sensi del presente
Statuto.
In caso di dimissioni, impedimento o cessazione a
qualsiasi titolo del Presidente, l’incarico viene assunto dal Vice-Presidente
più anziano che ne assume le funzioni.
Articolo 24
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito
da tre membri effettivi e da due supplenti scelti anche fra estranei
all’Associazione.
I Revisori dei Conti durano in carica quattro
anni e sono rieleggibili.
Articolo 25
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre
membri scelti fra i non associati, i quali nominano nel loro seno il
Presidente.
I Probiviri durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili.
TITOLO IV°
PATRIMONIO – ENTRATE
DELL’ASSOCIAZIONE
RENDICONTI
Articolo 26
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dal
fondo ammissione soci.
b) dai
beni immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, o comunque,
sono o vengono in proprietà dell’Associazione.
c) dalle
somme che in sede di approvazione del rendiconto annuale l’Assemblea, su
proposta del Consiglio Direttivo, destina a fondo patrimoniale.
d) dalle
somme che in sede di approvazione del rendiconto annuale l’assemblea, su
proposta del Consiglio Direttivo, destina a speciali accantonamenti.
e) dal
fondo riserva formato dagli avanzi di gestione.
L’inventario del patrimonio sociale deve essere
redatto e tenuto secondo le norme stabilite dal regolamento dei servizi.
Articolo 27
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote
di ammissione;
b) dall’ammontare delle
quote associative che gli associati devono all’Associazione nella misura
annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
c) dalle
rendite patrimoniali;
d) dagli
eventuali contributi di Enti pubblici e privati, Nazionali od Esteri.
Articolo 28
L’esercizio sociale dell’Associazione si chiude
il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea il relativo rendiconto
e le sue proposte concernenti gli eventuali avanzi o disavanzi, nonché il
bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio iniziato il
1° (primo) Gennaio.
TITOLO V°
GIUDIZIO ARBITRALE
Articolo 29
Le controversie fra gli associati e tra questi e
l’Associazione così durante il rapporto di associazione come al suo termine,
quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, sono
deferite al giudizio dei Probiviri.
Il termine perentorio per ricorrere al giudizio
dei Probiviri quando non diversamente fissato, è di trenta giorni dalla data di
conoscenza del provvedimento che forma oggetto di gravame.
Il giudizio dei Probiviri è inappellabile.
TITOLO VI°
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30
Per tutto quanto non è previsto dal presente
Statuto si fa riferimento al regolamento del Consiglio della Comunità Europea
del 19 giugno 1978 n. 1360 e dalla Legge 20 ottobre 1978 n. 674 sulle Associazioni dei Produttori
nonché ai principi generali del diritto.