REGOLAMENTO ELETTORALE
Art. 1) Nel caso di convocazione delle Assemblee parziali, come previsto dall’art. 18 dello Statuto Sociale, le Assemblee parziali, saranno tenute secondo un calendario deliberato dal Consiglio Direttivo.
La
validità delle Assemblee parziali, si avrà con qualsiasi numero di soci presenti.
La validità dell’Assemblea generale è regolata dallo Statuto Sociale.
Art. 2) Sia per le Assemblee
parziali che l’Assemblea Generale le candidature secondo i limiti statutari
possono essere presentate fino all’ora di inizio dell’Assemblea validamente
costituita. Tutte le candidature regolarmente presentate
vengono inserite, in ordine alfabetico nella scheda elettorale. Qualora il numero dei candidati sia pari al
numero degli eleggibili le elezioni possono avvenire anche per acclamazione.
Art.
3) Ogni Socio, nell’Assemblea parziale, può presentare un massimo di cinque
candidati per l’elezione a delegato all’Assemblea Generale. Ogni delegato all’Assemblea Generale ha il
diritto di presentare una candidatura per l’elezione del Consiglio Direttivo,
una per l’elezione del Collegio dei Revisori e una per l’elezione del Collegio
dei Probiviri.
I
delegati appartenenti ad almeno il 50% più uno delle Assemblee parziali convocate
nell’anno, possono presentare candidature nel numero massimo dei Consiglieri,
dei Revisori e dei Probiviri da eleggere.
Art.
4) Nell’Assemblea Generale si procederà alle votazioni con tre schede: una per
il Consiglio Direttivo, una per il Collegio dei Revisori e una per il Collegio
dei Probiviri.
Art. 5)
Nelle Assemblee parziali e nell’Assemblea Generale le operazioni di voto saranno
presiedute e dirette da un collegio di tre scrutatori, che tra loro eleggeranno
il Presidente, nominati dall’Assemblea che stabilirà anche l’orario di inizio
e fine delle votazioni.
Art.
6) Nelle Assemblee parziali, in caso di votazione con scheda, si potranno esprimere
preferenze nel numero massimo di 2/3 dei delegati da eleggere.
Nell’Assemblea
Generale, in caso di votazione con schede, ogni votante può esprimere le seguenti
preferenze: 12 per l’elezione del Consiglio Direttivo, 2 per l’elezione del
Collegio dei Revisori, 2 per l’elezione del Collegio dei Probiviri.
Art.
7) Verranno proclamati eletti coloro che otterranno il maggior numero di preferenze. Presidente del Collegio dei Revisori sarà
nominato colui che otterrà più preferenze nella scheda per l’elezione del Collegio
dei Revisori, in caso di parità il primo della lista.
Art. 8)
Il Consigliere che ottiene più voti di preferenza o, in caso di parità il più
anziano, provvederà a convocare entro 15 giorni dall’elezione, i Consiglieri e i Revisori eletti per procedere
alla nomina del Presidente e del o dei Vice – Presidenti dell’Associazione.
Art.
9) Contestazioni o reclami di qualsiasi genere dovranno essere presentati entro
24 ore dalla chiusura delle votazioni al Collegio dei Probiviri in carica prima
del rinnovo.
La
decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.